Cassazione Penale, Sentenza n. 23142/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari applicata a Vincenzo e Andrea Serraiocco per reati indicati (tra cui gli artt. 329 e 322 del d.lvo 12/01/2019 n.14, vari reati di autoriciclaggio e intestazione fittizia). Il motivo del ricorso era che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo confuso il requisito dell'attualità con la mera prossimità temporale dei fatti. Il Procuratore denunciava violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per non aver valutato elementi che indicavano una pericolosità attuale e il rischio di reiterazione: la professione di commercialisti svolta dagli indagati e i loro rapporti con l'ambiente imprenditoriale, precedenti vicende giudiziarie (condanna per fallimento, indagini per bancarotta fraudolenta), e intercettazioni (conversazione del 7 marzo 2025 in cui Vincenzo consigliava l'uso di una "testa di legno") che dimostrerebbero abilità e propensione a eludere le regole imprenditoriali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il corretto criterio giurisprudenziale per la valutazione dell'attualità del pericolo: il giudice cautelare deve svolgere una valutazione prognostica sulla probabilità di recidiva tenendo conto della personalità dell'indagato, delle modalità della condotta e del contesto socio-ambientale; la distanza temporale dai fatti non esclude l'attualità ma aumenta l'onere motivazionale. Il Tribunale di L'Aquila è stato censurato per aver valorizzato quasi esclusivamente la distanza temporale senza esaminare le emergenze investigative e la biografia criminale degli indagati (ruolo professionale, precedenti e intercettazioni). Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale per il riesame per un nuovo giudizio conforme ai criteri indicati, ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c)
Il requisito dell'attualità del pericolo richiesto per le misure cautelari va inteso come necessità di una valutazione prognostica sulla possibilità concreta e attuale di reiterazione del reato, non come mera imminenza di specifiche occasioni di recidiva; la distanza temporale impone un'onere motivazionale più approfondito ma non esclude l'attualità
Norma richiamata nella censura del Procuratore relativa ai vizi di legge nella valutazione delle esigenze cautelari; la decisione richiama i principi generali connessi alla disciplina cautelare
d.lvo 12 gennaio 2019, n. 14
Gli artt. citati identificano i delitti per i quali sono state disposte le misure; la Corte non entra nel merito sostanziale dei reati ma valuta la rilevanza degli elementi a fini cautelari
Usato come titolo per il rinvio al Tribunale per il riesame competente per nuovo giudizio dopo annullamento
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis
Richiamati in merito alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti
Massime di principio
- La verifica dell'attualità delle esigenze cautelari è una valutazione prognostica: il giudice deve esaminare personalità dell'indagato, modalità delle condotte e contesto socio-ambientale per stimare il rischio concreto di reiterazione
- La mera distanza temporale tra i fatti e l'applicazione della misura non determina automaticamente la cessazione del rischio cautelare; essa impone però un onere motivazionale più approfondito
- Elementi come la professione, i rapporti con l'ambiente imprenditoriale, precedenti penali o indagini collegate e intercettazioni che mostrino capacità o intenzione a eludere le regole sono fattori rilevanti e devono essere valutati dal giudice della cautela
- La mancata considerazione delle emergenze investigative e della biografia criminale costituisce vizio di motivazione che può determinare l'annullamento del provvedimento di riesame
- In caso di annullamento in Cassazione, il giudice di merito deve essere richiamato a un nuovo giudizio conforme ai criteri giurisprudenziali indicati, non a un semplice riesame formale
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