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Ordinanza

Ordinanza n. 388/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dei risultati della seduta del 13 giugno 2024 e del relativo verbale n. 27 del 13 giugno 2024 di svolgimento della prova orale, relativo al «Concorso per titoli ed esami per l''accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell''infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206».

Giustizia amministrativa202402303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: risultati della seduta del 13 giugno 2024 e verbale della prova orale relativi al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha impugnato i risultati della prova orale sostenuta nell'ambito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, anche in vista della calendarizzazione della causa, ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché un aggiornamento sulla situazione di fatto e sugli eventuali atti o fatti sopravvenuti, con facoltà di segnalare la necessità di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto un incombente istruttorio. La ricorrente dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositare nelle forme del processo amministrativo telematico una breve memoria nella quale dichiari motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiorni la situazione relativa alla controversia e indichi eventuali fatti o atti sopravvenuti, oltre a segnalare, se necessario, ulteriori esigenze istruttorie. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato, alla luce del comportamento processuale della parte, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza è stata comunicata alle parti costituite; nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'attività istruttoria del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibilità di desumere conseguenze processuali dalla mancata collaborazione della parte agli incombenti istruttori, in particolare ai fini della valutazione dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria processuale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata dichiarazione della permanenza dell'interesse, nonostante l'ordine giudiziale, può essere valutata quale comportamento processuale inequivoco di disinteresse e determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 206 d.m. 26 ottobre 2023

    Individua la disciplina del concorso per titoli ed esami cui si riferiscono gli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, la parte deve adempiere entro il termine assegnato, anche mediante deposito telematico secondo le forme del PAT.
  • L'inerzia della parte che, sollecitata con un'ordinanza istruttoria o con una comunicazione giudiziale a manifestare la permanenza dell'interesse ad agire, non adempia all'incombente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione.
  • La mancata collaborazione all'incombente diretto a verificare la permanenza dell'interesse può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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