Cassazione Penale, Ordinanza n. 25199/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi di questioni già trattate e disattese in appello e che, comunque, il primo motivo era manifestamente infondato alla luce dell'orientamento consolidato sulla nozione di invasione ex art. 633 c.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati, contro la decisione di appello che aveva confermato la responsabilità per invasione di terreni o edifici e per la fattispecie collegata di cui all'art. 639-bis c.p. I motivi dedotti erano tre: (1) violazione di legge e carenza di motivazione sul giudizio di responsabilità per i reati contestati; (2) violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con riguardo in particolare a uno dei ricorrenti; (3) violazione di legge per la mancata sostituzione della pena in favore dell'altro ricorrente. La Corte osserva che tali censure erano in sostanza reiterative di doglianze già proposte in appello e puntualmente respinte, e che esse si risolvevano in richieste di rivalutazione del merito. Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che, nel delitto di invasione di terreni o edifici, l'"invasione" non richiede necessariamente modalità violente, potendo consistere anche in un'occupazione contra ius mediante opere sine titulo su suolo altrui, senza che rilevi l'acquiescenza protratta del proprietario.
Norme richiamate
Il delitto di invasione di terreni o edifici non presuppone necessariamente violenza; può realizzarsi anche con occupazione contra ius e costruzione di opere sine titulo su suolo altrui.
Norma richiamata come parte della contestazione, unitamente all'art. 633 c.p., senza ulteriori precisazioni nel testo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della considerevole durata e della stabilità dell'occupazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare doglianze già dedotte in appello e già motivate in modo non illogico dal giudice di merito.
- La nozione di invasione di terreni o edifici comprende anche l'occupazione contra ius realizzata senza violenza fisica, ad esempio mediante opere costruite senza titolo sul suolo altrui.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la durata apprezzabile e la stabilità della condotta possono escludere la particolare tenuità del fatto.
- La valutazione sulla sostituzione della pena resta incensurabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazione conforme ai parametri di legge e fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato.
- La mera acquiescenza del proprietario protratta nel tempo non elide di per sé la configurabilità dell'invasione penalmente rilevante.
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