Cassazione Penale, Ordinanza n. 35552/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 24 marzo 2026 con cui la Corte d’appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di due condanne irrevocabili: la prima per i reati previsti dagli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, la seconda per il reato previsto dall’art. 73 dello stesso decreto. L’istanza era stata respinta rilevando che i reati in materia di stupefacenti erano stati commessi a quasi tre anni di distanza e che il secondo episodio riguardava un diverso contesto territoriale e altri concorrenti, non riconducibili alla prima associazione. In ricorso è stata riproposta la prospettazione già sottoposta al giudice dell’esecuzione, contestando in sostanza la valutazione degli elementi di fatto e chiedendone una diversa lettura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché integralmente attinente a questioni di fatto: esso riproponeva la tesi già disattesa dal giudice dell’esecuzione con motivazione ritenuta adeguata e sollecitava una nuova valutazione degli elementi fattuali, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 9 luglio 2026.
Norme richiamate
la prima riguardante i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è indicata quale titolo di uno dei reati oggetto della prima condanna irrevocabile, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione.
la prima riguardante i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la seconda riguardante il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma individua i reati in materia di stupefacenti oggetto delle due condanne tra le quali era chiesta la continuazione; la Corte non ne espone un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente rivolto contro la decisione del giudice dell’esecuzione, ripropone la medesima ricostruzione fattuale già disattesa con motivazione adeguata e mira soltanto a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- La richiesta di riconoscere la continuazione tra reati oggetto di condanne irrevocabili non può essere utilizzata in sede di legittimità per sollecitare una nuova valutazione dei dati fattuali già apprezzati dal giudice dell’esecuzione.
Come è indicizzato
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