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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46781/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Turgunov ha impugnato la conferma della condanna per aver procurato illegalmente l'ingresso in Italia di 60 migranti (sbarcati a Roccella Ionica il 30/03/2022). Ha presentato due motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per la disparità di trattamento rispetto al correo Aziz Khaydarov, al quale erano state concesse le attenuanti generiche sulla base di documentazione analoga a quella acquisita anche per Turgunov; 2) contestazione dell'impianto indiziario che lo include tra gli "scafisti" e dedotta la possibilità che fosse un semplice passeggero o costretto a dirigere l'imbarcazione sotto minaccia; inoltre ha censurato l'applicazione, a suo carico, dell'aggravante del fine di profitto in assenza di prova della percezione dei compensi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la responsabilità penale di Turgunov sia correttamente fondata sulle concordi e attendibili dichiarazioni di tre migranti, corroborate dal ritrovamento di un telefono con SIM turca (Turkcell) attribuita a lui. I giudici di merito hanno valutato la versione alternativa del ricorrente come contraddittoria e non credibile rispetto alle evidenze. Quanto all'aggravante del "fine di profitto", la Corte ha ritenuto che essa possa essere applicata anche senza prova della materiale percezione del compenso quando il ruolo del concorrente è utile ed efficiente alla commissione del reato e gli consente di condividere il beneficio (a esempio nel contenimento dei costi del servizio). La presunta disparità di trattamento è stata giudicata infondata: la concessione delle attenuanti a Khaydarov si fondava su una nota dell'ambasciata uzbeka che evidenziava una collaborazione meritoria con le autorità del paese di origine, documento non presente per Turgunov; la presunta nota a suo favore non è stata prodotta e le fonti citate dal ricorrente non riguardavano la stessa documentazione. Per il rigetto, Turgunov è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1, primo periodo

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini)

    Richiamata in dottrina per affermare che l'aggravante del "fine di profitto" può estendersi ai concorrenti nell'organizzazione del trasporto clandestino anche in assenza della prova della percezione materiale del compenso, quando il loro ruolo è funzionale e beneficia dell'attività illecita.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni concordi e credibili di più migranti, se corroborate da riscontri oggettivi (es. dispositivi telefonici con SIM estere), possono costituire prova sufficiente per l'imputazione di condotte di favoreggiamento/traffico di migranti.
  • L'aggravante del "fine di profitto" può essere applicata anche senza prova diretta della percezione del denaro, quando il ruolo dell'imputato sia risultato utile ed efficiente per la commissione dell'illecito e gli consenta di partecipare al vantaggio economico dell'attività.
  • La differenza nel trattamento sanzionatorio fra coimputati può essere giustificata da documenti oggettivi e specifici (es. atti di collaborazione con autorità estere); l'assenza di produzione documentale da parte dell'imputato indebolisce la censura per disparità.
  • Le censure generiche sulla credibilità delle prove testimoniali sono difficili da accogliere in Cassazione: occorre dimostrare un errore logico-giuridico concreto nella valutazione del merito, non una mera divergenza di apprezzamento.
  • Questioni o documenti non introdotti in sede di appello e sollevati per la prima volta in Cassazione trovano scarsa considerazione se non adeguatamente prodotti e motivati.
  • In caso di rigetto del ricorso, il soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.

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