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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31365/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Asti, aveva rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta all'imputato in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa per reati in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di mancanza di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili doglianze su motivi rinunciati, sull'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto fosse non consentito nel giudizio di legittimità contro la sentenza emessa in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando un elevato coefficiente di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione; non sono deducibili motivi rinunciati né censure sulla pena che non integrino illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato per affermare l'inammissibilità delle doglianze concernenti la mancata verifica delle cause di proscioglimento in sede di ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 448-bis c.p.p.

    È evocato in raffronto al concordato in appello per sottolineare che il perimetro dei casi di annullamento e di controllo della Corte è più ampio nell'applicazione della pena su richiesta rispetto al concordato in appello.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato in comparazione per evidenziare che l'accordo ex art. 444 c.p.p. coinvolge anche i termini dell'accusa, consentendo un controllo più esteso rispetto al concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso 'senza formalità' nel caso esaminato.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto vizi che attengono al consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, non anche censure generiche sulla motivazione.
  • Le doglianze rinunciate con l'accordo in appello non possono essere riesaminate in cassazione, né può essere introdotto un sindacato sulla responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo il limite dell'illegalità della pena.
  • La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di regola, motivo ammissibile di ricorso avverso la sentenza di concordato in appello.
  • Il controllo di legittimità sulla pena in sede di concordato in appello è limitato ai casi di illegalità della sanzione, ossia quando la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificabile in relazione al coefficiente di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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