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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15722/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell'errore materiale e ha ordinato la sostituzione, nell'epigrafe della sentenza n. 13592/2026, dell'intestazione "SEZIONI UNITE CIVILI" con quella corretta "SECONDA SEZIONE CIVILE". La correzione viene disposta con richiamo agli artt. 288 c.p.c. e 196-quinquies disp. att. c.p.c., dopo il rilievo officioso dell'errore materiale. Non vi è decisione sul merito della lite originaria.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il testo riguarda non il merito della controversia originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo alla sentenza della Corte di cassazione n. 13592/2026. La precedente sentenza, resa sul ricorso proposto dall'avvocato contro il supercondominio avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 647/2022, riportava per errore in epigrafe l'intestazione "Sezioni Unite Civili" anziché "Seconda Sezione Civile". La Corte rileva d'ufficio l'errore materiale e dispone il procedimento di correzione, senza che alcuna delle parti svolga attività difensiva in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.

    indicato per descrivere la difesa personale dell'avvocato ricorrente; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente la portata.

  • artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380 bis.1, c.p.c.

    fissato in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380 bis.1, c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del procedimento.

  • art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

    norma utilizzata come base del procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato quale disposizione attuativa per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in una sentenza di cassazione, quando riguardi un elemento formale dell'epigrafe e sia immediatamente riconoscibile dal contenuto complessivo del provvedimento, è emendabile mediante il procedimento di correzione.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sul merito della decisione già resa, ma si limita a riallineare il testo del provvedimento alla reale volontà decisoria della Corte.
  • Il rilievo dell'errore materiale può avvenire anche d'ufficio, senza necessità di iniziativa delle parti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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