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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18304/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità e, dall'altro, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano inammissibili perché in larga parte riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio; inoltre, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo come causa di non punibilità invocata dal ricorrente; la Corte non ne entra nel merito perché reputa il motivo generico e non confrontato con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente orientate a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è generica e quindi inammissibile.
  • La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione con motivi apodittici o non autosufficientemente argomentati rispetto alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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