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Sentenza

Sentenza del 10/01/2020 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Reggio Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IRES anno 2012 per euro 12.027,00, relativo al recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva pari a euro 80.371,22 derivante dalla rinuncia a crediti da parte dei soci. Il contribuente contestava la tassabilità sostenendo che, per il periodo d'imposta 2012, la sopravvenienza derivante dalla rinuncia dei soci ai crediti non era imponibile ai sensi dell'art. 88 TUIR comma 4 nella versione previgente alle modifiche del 2015; l'atto impositivo sarebbe stato fondato su un mero errore di stampa nell'elaborato contabile.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, per l'anno 2012, trovasse applicazione la formulazione previgente dell'art. 88 TUIR che escludeva la qualificazione come sopravvenienza attiva delle rinunce dei soci ai crediti (quindi non imponibile). Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.147/2015 (che limitano la detassazione al valore fiscale del credito e richiedono specifica comunicazione del socio) operano a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del decreto, cioè dal 2016, e quindi non sono applicabili al caso riguardante il 2012. Conseguentemente l'avviso è stato annullato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 88 TUIR (versione previgente alle modifiche del 2015)

    non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, ne la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

    Per il periodo d'imposta 2012 la rinuncia del socio al credito non costituiva sopravvenienza attiva imponibile: era completamente detassata secondo la formulazione previgente del comma 4.

  • D.Lgs. n. 147/2015 (art. 13, modifiche a art. 88 TUIR)

    introduzione del comma 4-bis: la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale; il socio comunica alla partecipata tale valore con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di tale comunicazione il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

    Dal 2016 (periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore) la detassazione opera solo entro il valore fiscale del credito: è necessario che il socio comunichi tale valore; in mancanza la rinuncia è integralmente tassata. Le modifiche non si applicano ai periodi anteriori al 2016.

Massime di principio

  • Verificare sempre il periodo d'imposta e la normativa applicabile: la disciplina rilevante è quella vigente nell'anno della rinuncia del credito.
  • Per rinunce avvenute ante 2016, applicare la formulazione previgente dell'art. 88 TUIR: la rinuncia dei soci ai crediti non costituisce sopravvenienza attiva imponibile.
  • Per rinunce avvenute dal 2016 in poi, valutare il "valore fiscale" del credito e controllare se il socio abbia fornito la dichiarazione sostitutiva: in assenza di tale comunicazione il valore fiscale è assunto pari a zero e la rinuncia è tassata integralmente.
  • Documentare adeguatamente la natura della operazione (rinuncia del credito versus altre operazioni) e conservare le comunicazioni formali del socio alla società per dimostrare la determinazione del valore fiscale.
  • Prepararsi a contestazioni di merito dall'Amministrazione riguardo alla sostanza economica (es. finanziamenti sovradimensionati rispetto alla capacità economica dei soci): fornire elementi che attestino la genuinità delle erogazioni e la legittimità della rinuncia.
  • In caso di conversione del credito in partecipazioni, considerare le regole che fanno assumere alle partecipazioni il valore fiscale del credito oggetto di conversione e verificare conseguenze fiscali correlate.

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