Sentenza del 10/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava il silenzio dell'Agenzia sulle istanze di rimborso dell'IRPEF versata in eccesso su somme aggiuntive corrisposte al TFR, sostenendo l'applicabilità dell'art. 19, comma 4-bis, del TUIR. L'Amministrazione rilevava che tale disposizione era stata abrogata dal decreto-legge n. 223/2006 e poteva operare solo se le somme riguardavano rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore ovvero erano corrisposte in attuazione di accordi con data certa anteriore all'entrata in vigore. La questione cruciale era dunque se l'accordo aziendale avesse data certa anteriore al decreto; la contribuente non aveva prodotto gli accordi in giudizio né li aveva menzionati nel ricorso di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e respingendo il ricorso della contribuente. Il giudice d'appello ha ritenuto che la normativa invocata dalla contribuente era stata abrogata salvo che ricorressero le condizioni transitorie previste dal decreto-legge n. 223/2006, condizioni che la contribuente non ha dimostrato perché non ha depositato gli accordi aziendali. Perciò il diritto al rimborso non è stato riconosciuto. Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 19 comma 4-bis
La disposizione su cui il contribuente fondava la richiesta è stata abrogata; pertanto non è più direttamente applicabile alle erogazioni successive all'abrogazione, salvo l'eventuale applicazione della disciplina transitoria del decreto-legge n. 223/2006.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 comma 23
"la disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto"
La norma transitoria consente l'applicazione dell'ex comma 4-bis solo se il rapporto si è concluso prima dell'entrata in vigore del decreto o se le somme sono state corrisposte in attuazione di accordi con data certa antecedente; l'onere di prova circa l'esistenza e la data certa degli accordi grava sul soggetto che ne trae vantaggio.
Massime di principio
- Se un contribuente invoca una norma poi abrogata ma si basa sulla disciplina transitoria, deve provare che ricorre uno dei presupposti transitori (cessazione del rapporto prima dell'entrata in vigore o accordo con data certa anteriore).
- Gli accordi aziendali non sono equiparabili ad atti pubblici automaticamente conoscibili: chi fonda le proprie ragioni su tali accordi ha l'onere di depositarli in giudizio.
- Il giudice può respingere il ricorso se il contribuente non produce la documentazione semplice e decisiva per dimostrare i presupposti di legge; la mancata produzione è trattamento probatorio decisivo.
- La pubblicabilità o reperibilità automatica distingue atti normativi o giurisprudenziali dagli accordi privati; l'assenza di obbligo di pubblicità legale per i contratti aziendali impone al privato di provarli.
- In contestazioni sul rimborso fiscale basate su condizioni soggette a prova documentale, è essenziale allegare dal primo grado i documenti rilevanti per evitare la perdita del diritto in sede di appello.
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