Sentenza del 10/01/2020 n. 78 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - sottoscrizione - capo dell'ufficio o funzionario delegato - omissione - nullità - consegue. Contraddittorio endoprocedimentale - è obbligatorio - casi specificamente previsti - sono tali. Contraddittorio - termine di 60 giorni - solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche - rileva. Società di comodo - condizioni - livello minimo di ricavi e proventi - mancato raggiungimento - è tale. Disapplicazione normativa - società di comodo - prova - impossibilità di conseguimento ricavi - superamento test operatività - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di avviso di accertamento per vari profili: mancata sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di funzionario delegato, presunta omissione del contraddittorio endoprocedimentale, rispetto del termine di 60 giorni dopo accessi/ispezioni/verifiche e contestazione dell'applicazione della normativa sulle "società di comodo" (non operatività per mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi e proventi; richiesta di disapplicazione per impossibilità oggettiva di conseguire ricavi)
La decisione
la sentenza chiarisce più profili: (1) l'avviso di accertamento è nullo se non sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato; in caso di contestazione dal contribuente l'Amministrazione deve provare il possesso dei requisiti soggettivi e l'esistenza della delega; (2) non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: il contraddittorio è imposto dall'Amministrazione solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e la sua omissione non comporta automaticamente invalidità dell'atto salvo quei casi specifici; (3) il termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento opera solo se sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'impresa (in tal caso l'avviso non può essere emanato prima dei 60 giorni dalla chiusura del verbale); (4) il mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi e proventi costituisce elemento sintomatico di non operatività: il reddito minimo della società di comodo è determinato per presunzione legale applicando coefficienti medi di redditività agli elementi patrimoniali considerati dal test; (5) tuttavia, per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo il contribuente deve provare l'esistenza di una situazione oggettiva che renda impossibile il conseguimento di ricavi sufficienti a superare il test
Norme richiamate
norme procedurali in materia di avviso di accertamento
l'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario da lui delegato; in caso di contestazione grava sull'Amministrazione l'onere di provarne la legittimità soggettiva e l'esistenza della delega
norme sul contraddittorio endoprocedimentale
non esiste un obbligo generale posto all'Amministrazione di esperire un contraddittorio endoprocedimentale; tale obbligo sussiste solo per le ipotesi specificamente previste dalla normativa
normativa sulle "società di comodo" / test di operatività
il livello minimo di ricavi/proventi è presunto in base a coefficienti di redditività applicati agli elementi patrimoniali; il mancato raggiungimento è sintomo di non operatività, mentre la disapplicazione richiede che il contribuente dimostri oggettivamente l'impossibilità di conseguire ricavi sufficienti
Massime di principio
- Un avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un delegato è potenzialmente nullo: se il contribuente contesta la sottoscrizione, l'Amministrazione deve fornire la prova della delega e dei requisiti soggettivi del sottoscrittore
- Non si può dedurre un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: bisogna verificare se la specifica fattispecie è prevista dalla legge; l'assenza di contraddittorio vale come vizio solo nelle ipotesi espressamente previste
- Il termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso rileva esclusivamente quando si sono svolti accessi, ispezioni o verifiche nei locali aziendali; in mancanza di tali attività il termine non opera
- Il mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi/proventi costituisce un elemento sintomatico di non operatività e può legittimare l'applicazione della disciplina delle società di comodo sulla base di presunzioni di redditività patrimoniale
- La disapplicazione delle regole sulle società di comodo grava sul contribuente: è responsabilità della società dimostrare l'esistenza di circostanze oggettive che rendano impossibile conseguire ricavi sufficienti per superare il test di operatività
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