Sentenza del 10/01/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) - Aree esenti - Onere di segnalazione - Grava sull'interessato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la controversia verteva sull'esclusione di specifiche aree dalla base imponibile della Tares: il contribuente sosteneva che tali aree non dovessero concorrere alla quantificazione della superficie tassabile; il Comune aveva invece incluso le aree nel calcolo. È stato deciso se l'onere di segnalazione e di prova della delimitazione/esistenza delle aree esenti gravasse sul contribuente o sull'amministrazione.
La decisione
la sentenza ha stabilito che grava sull'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree che possono beneficiare di un regime impositivo diverso. Pertanto, in mancanza di adeguata segnalazione/denuncia e documentazione da parte del contribuente, le aree restano incluse nella superficie imponibile e l'impugnazione del contribuente è respinta; l'accertamento comunale è confermato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993
l'art. 70 impone l'obbligo di denuncia da parte del contribuente: la norma è interpretata come fonte dell'onere informativo e dichiarativo che il contribuente deve adempiere per ottenere l'esclusione di aree dalla base imponibile; mentre l'amministrazione assume l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria in generale, la quantificazione della tassa e l'esclusione di porzioni della superficie grava sull'interessato
Massime di principio
- In controversie su esenzioni o esclusioni di porzioni di superficie imponibile per tributi locali, il contribuente deve preventivamente segnalare e documentare l'esistenza e la delimitazione delle aree esenti al Comune; l'omessa segnalazione può comportare il rigetto della richiesta di esclusione.
- La regola generale che l'amministrazione prova il fatto costitutivo dell'obbligazione non elimina l'onere del contribuente di fornire le informazioni necessarie per la corretta quantificazione del tributo: la prova relativa alla misura (superficie imponibile) è a carico dell'interessato quando riguarda eccezioni o esclusioni.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare e depositare planimetrie, titoli, atti catastali e ogni documentazione attestante la destinazione/uso o la delimitazione delle aree che pretende esenti, e adempiere agli obblighi di denuncia previsti dalle norme comunali e dal D.Lgs. n.507/1993.
- In presenza di dubbi sulla qualificazione di aree (es. aree scoperte, aree comuni, aree funzionalmente non soggette a servizio rifiuti), è opportuno richiedere un tempestivo confronto/formale istanza al Comune prima della scadenza del tributo o dell'accertamento, per evitare la decadenza del diritto all'esclusione.
- In caso di contenzioso, l'assenza di preventiva e documentata comunicazione al Comune costituisce argomento decisivo a favore dell'amministrazione nella conferma dell'accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 gen 2020Sentenza del 10/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 10 gen 2020Sentenza del 10/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Ancona
- Sentenza · 10 gen 2020Sentenza del 10/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 10 gen 2020Sentenza del 10/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 10 gen 2020Sentenza del 10/01/2020 n. 78 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 gen 2020Sentenza del 10/01/2020 n. 79 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →