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Sentenza

Sentenza del 10/01/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) - Aree esenti - Onere di segnalazione - Grava sull'interessato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la controversia verteva sull'esclusione di specifiche aree dalla base imponibile della Tares: il contribuente sosteneva che tali aree non dovessero concorrere alla quantificazione della superficie tassabile; il Comune aveva invece incluso le aree nel calcolo. È stato deciso se l'onere di segnalazione e di prova della delimitazione/esistenza delle aree esenti gravasse sul contribuente o sull'amministrazione.

La decisione

la sentenza ha stabilito che grava sull'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree che possono beneficiare di un regime impositivo diverso. Pertanto, in mancanza di adeguata segnalazione/denuncia e documentazione da parte del contribuente, le aree restano incluse nella superficie imponibile e l'impugnazione del contribuente è respinta; l'accertamento comunale è confermato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993

    l'art. 70 impone l'obbligo di denuncia da parte del contribuente: la norma è interpretata come fonte dell'onere informativo e dichiarativo che il contribuente deve adempiere per ottenere l'esclusione di aree dalla base imponibile; mentre l'amministrazione assume l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria in generale, la quantificazione della tassa e l'esclusione di porzioni della superficie grava sull'interessato

Massime di principio

  • In controversie su esenzioni o esclusioni di porzioni di superficie imponibile per tributi locali, il contribuente deve preventivamente segnalare e documentare l'esistenza e la delimitazione delle aree esenti al Comune; l'omessa segnalazione può comportare il rigetto della richiesta di esclusione.
  • La regola generale che l'amministrazione prova il fatto costitutivo dell'obbligazione non elimina l'onere del contribuente di fornire le informazioni necessarie per la corretta quantificazione del tributo: la prova relativa alla misura (superficie imponibile) è a carico dell'interessato quando riguarda eccezioni o esclusioni.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare e depositare planimetrie, titoli, atti catastali e ogni documentazione attestante la destinazione/uso o la delimitazione delle aree che pretende esenti, e adempiere agli obblighi di denuncia previsti dalle norme comunali e dal D.Lgs. n.507/1993.
  • In presenza di dubbi sulla qualificazione di aree (es. aree scoperte, aree comuni, aree funzionalmente non soggette a servizio rifiuti), è opportuno richiedere un tempestivo confronto/formale istanza al Comune prima della scadenza del tributo o dell'accertamento, per evitare la decadenza del diritto all'esclusione.
  • In caso di contenzioso, l'assenza di preventiva e documentata comunicazione al Comune costituisce argomento decisivo a favore dell'amministrazione nella conferma dell'accertamento.

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