Sentenza del 10/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Ancona
Tasse automobilistiche . Impugnabilità di un'istanza in autotutela. Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Marche notificava a S.C. avviso di accertamento e sanzioni n. 409117132400 relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2014 (maggio 2014 - aprile 2015) sul veicolo di sua proprietà. La ricorrente contestava la pretesa sostenendo di essere invalida al 100% (tetraparesi spastica) ed essere già titolare di esenzione rilasciata dall'ACI Regione Lombardia in data 01.07.2012; affermava che i requisiti per l'esenzione erano i medesimi fra Lombardia e Marche e che tali requisiti sussistevano prima del periodo contestato. Aggiungeva di aver presentato istanza di autotutela alla Regione Marche con documentazione ma di aver ricevuto diniego o mancata risposta tempestiva, denunciando inoltre la nullità delle sanzioni per incertezza normativa e l'infondatezza della pretesa.
La decisione
La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame contro l'avviso di accertamento fosse tardivo (notifica 21.09.2017, ricorso 08.10.2018). Quanto all'impugnazione del diniego dell'istanza di autotutela, la Commissione ha applicato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il rifiuto dell'amministrazione di revocare in autotutela un atto impositivo ormai divenuto definitivo non è impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, poiché l'autotutela è attività discrezionale e altrimenti verrebbe aggirato il termine decadenziale di impugnazione degli atti impositivi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 100,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'art. 19 (che disciplina la materia dell'impugnazione degli atti tributari davanti alle commissioni tributarie) non comprende l'atto di diniego di revoca in autotutela di un atto impositivo definitivo; pertanto tale diniego non è impugnabile secondo la giurisprudenza citata.
Cass. S.U., n. 3698/2009 (Rv. 606565 - 01)
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per cui il rifiuto di revocare in autotutela un atto impositivo definitivo non dà luogo a impugnazione davanti al giudice tributario, per la natura discrezionale dell'autotutela e per evitare l'elusione dei termini decadenziali.
Cass. n. 26458/2017
Conferma l'orientamento secondo cui il diniego di autotutela su atti impositivi definitivi non è sindacabile in sede giurisdizionale tributaria.
Cass. Sez. V, ordinanza n. 13154 del 16.05.2019
Ribadisce che consentire l'impugnazione del diniego di autotutela determinerebbe la possibilità di revocare di fatto i termini decadenziali di impugnazione degli atti impositivi, con conseguente elusione delle regole di decadenza.
D.G.R. 1322/2013 (richiamata dalla ricorrente)
Citata dalla ricorrente per sostenere che la comunicazione dell'esenzione è richiesta solo in caso di variazione dei requisiti soggettivi/oggettivi o di variazione di targa; la Commissione non entra nel merito della ricostruzione amministrativa dei requisiti ma la questione rimane attenuata dal fatto della decadenza del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Il diniego dell'amministrazione a revocare in autotutela un atto impositivo ormai definitivo non è impugnabile davanti alla commissione tributaria: l'autotutela è attività discrezionale e non può essere usata per aggirare i termini decadenziali di impugnazione.
- L'impugnazione degli avvisi di accertamento deve essere proposta entro i termini previsti dalla legge; istanze di autotutela non sospendono né rinnovano automaticamente tali termini decadenziali.
- Se si ritiene di essere titolari di esenzioni o agevolazioni, è consigliabile conservare e, se utile, notificare tempestivamente la documentazione e, in caso di contestazione, impugnare l'atto nei termini piuttosto che confidare esclusivamente in un'accoglimento in autotutela.
- Le doglianze riguardanti il merito dell'atto impositivo (es. diritto all'esenzione) devono essere tempestivamente sollevate con l'impugnazione; una volta decorso il termine, il rimedio dell'autotutela, se negat o non efficace, non consente normalmente di riaprire il contenzioso giudiziario.
- In presenza di diniego o inerzia amministrativa rispetto a richieste di autotutela, il contribuente deve verificare altri rimedi amministrativi o giudiziari disponibili, ma non è sempre possibile impugnare il semplice diniego ove l'atto originario sia divenuto definitivo.
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