Sentenza del 10/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cinque avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2005-2010 relativi alla superficie di un immobile suddiviso in laboratorio artigianale e locale di vendita in via xxxxy. La ricorrente denunciava errata determinazione della superficie tassabile, erronea applicazione degli artt. 6 e 13 del regolamento comunale TARSU, eccesso di potere per manifesta illogicità, errata istruttoria e chiedeva l'applicazione della minore tariffa artigianale all'intero locale.
La decisione
La CTP aveva annullato gli avvisi ritenendo errata la superficie e applicabile la tariffa artigiana all'intero locale; la Commissione d'appello ha accolto l'appello del Comune, ritenendo che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi nel merito e avesse applicato criteri non conformi alle norme. In particolare la Commissione ha ritenuto corretta la misurazione delle superfici effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale (misura sul filo interno dei muri) e corretta l'applicazione di tariffe diverse alle parti distintamente destinate, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993. Pertanto ha riformato la sentenza di primo grado, rigettato il ricorso della Sas e condannato la ricorrente alle spese di entrambi i gradi.
Norme richiamate
Regolamento comunale TARSU (Delibera Cons. Comunale n. 10/2007), art. 6
non presente nel testo integrale, richiamato per il criterio di misurazione
stabilisce il criterio di misurazione della superficie tassabile sul filo interno dei muri (perimetro interno delle aree coperte calpestabili), criterio applicato dal Comune e ritenuto corretto dalla Commissione d'appello rispetto al dato catastale
Regolamento comunale TARSU, art. 13
richiamato dalla ricorrente ma senza testo integrale nel provvedimento
era invocato dalla ricorrente per contestare l'applicazione delle tariffe; la decisione d'appello non ha ritenuto fondata la contestazione rispetto all'interpretazione e all'applicazione del regolamento da parte del Comune
D.Lgs. n. 507/1993, art. 65
stabilisce che le tariffe sono determinate dal Comune per categorie e sottocategorie; la Commissione ha ritenuto che, essendo le parti dell'immobile destinate a attività diverse, fosse corretta l'applicazione di tariffe separate alle diverse porzioni
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 6-bis
richiamato nella discussione circa il contributo unificato
richiama la disciplina sul contributo unificato nel processo amministrativo; nella sentenza d'appello la Corte richiama giurisprudenza di legittimità che precisa i limiti di applicazione analogica di tale norma ai processi tributari e civili e conferma che il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente per effetto della condanna alle spese
Massime di principio
- La superficie rilevante ai fini della tassa sui rifiuti può essere determinata dal regolamento comunale con criteri diversi dalla superficie catastale; occorre verificare il testo regolamentare (es. misura sul filo interno) e gli atti tecnici su cui l'amministrazione si è basata.
- Se l'immobile è composto da parti con destinazioni diverse (es. laboratorio e locale vendita) il comune può applicare tariffe distinte per ciascuna parte in base alle categorie tariffarie previste, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993.
- Il giudice tributario, quando dichiara invalido l'atto impugnato per ragioni sostanziali, non deve limitarsi all'annullamento formale ma è tenuto, nei limiti delle domande delle parti, a rideterminare la pretesa tributaria con valutazione sostitutiva motivata.
- Se il contribuente produce planimetrie o documentazione tecnica, l'amministrazione può utilizzarle per misurare la superficie; il contribuente non può contestare tardivamente risultati direttamente desumibili da atti da lui prodotti, salvo prova contraria.
- La parte soccombente è normalmente condannata alle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa; l'eventuale compensazione delle spese modifica la situazione e può incidere sulla restituzione del contributo.
Testo integrale
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