Sentenza del 10/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
L'allegazione operata dal contribuente solo in sede contenziosa di documentazione richiesta dall'amministrazione finanziaria nella fase istruttoria non è utilizzabile - Sussiste - I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento n. TXXX relativo all'anno 2012 per Irpef, Irap, Iva e contributi previdenziali. Il ricorrente contestava: 1) mancanza del timbro di congiunzione tra le pagine dell'accertamento; 2) carenza di motivazione dell'atto; 3) errato tasso di interesse e relativo conteggio. In sede di istruttoria l'Ufficio aveva invitato il contribuente a esibire la documentazione contabile e fiscale obbligatoria; il contribuente non l'aveva prodotta e ha poi allegato documenti solo nella fase contenziosa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello confermando la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso. In via preliminare l'appello è stato ritenuto in parte inammissibile per carenza di motivi specifici ex art. 53 D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento: l'Ufficio ha adeguatamente motivato la ricostruzione dell'imponibile (anche sulla base dei dati dello spesometro 2012) e legittimamente ha emesso l'atto dopo il mancato adempimento all'invito a esibire documentazione; le allegazioni documentali proposte solo in sede contenziosa non possono essere assunte a favore del contribuente; il calcolo degli interessi è corretto applicando l'art. 20 DPR 602/73 (tasso 4% fino alla consegna al concessionario). È stata respinta la richiesta di sospensione e condannato il ricorrente alle spese del grado pari a euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 52, comma 5, DPR n. 633/1972
I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente
Se il contribuente non esibisce documentazione richiesta dall'Amministrazione in sede istruttoria, la successiva allegazione di tali documenti solo in sede contenziosa non può essere valutata a suo favore.
art. 32 DPR n. 600/1973
I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente
Confermato il principio che la mancata esibizione, dopo invito formale, impedisce la valutazione favorevole dei documenti prodotti tardivamente nel giudizio.
art. 20 DPR n. 602/1973
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo
Gli interessi maturati fino alla consegna al ruolo si calcolano al tasso del 4% annuo; tale norma trova applicazione nel caso di mancato versamento e iscrizione a ruolo come nella fattispecie.
art. 6 decreto MEF 21.05.2009
Regola il tasso di interesse (3,5% nel periodo di riferimento) per specifiche ipotesi di ritardato pagamento connesse a rinuncia all'impugnazione dell'accertamento; la Corte ha distinto l'ambito applicativo rispetto all'art. 20 DPR 602/73, ritenendo non applicabile tale tasso al caso di specie.
art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
L'atto di gravame deve contenere motivi specifici di impugnazione; la riproposizione in appello delle stesse difese svolte in primo grado senza censura delle ragioni della sentenza determina profili di inammissibilità o comunque di debolezza dell'impugnazione.
art. 15 D.Lgs. 19.06.1997, n. 218
Richiamato nel contesto della disciplina degli effetti della impugnazione e dei versamenti provvisori; utile a distinguere le diverse fattispecie di calcolo degli interessi.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale formula un invito formale a esibire documentazione, il contribuente deve produrla in quella fase: la produzione tardiva esclusivamente in sede contenziosa non può essere assunta a favore del contribuente ai sensi di art. 52(5) DPR 633/1972 e art. 32 DPR 600/1973.
- La mancata presentazione della dichiarazione fiscale amplia i poteri accertativi dell'Ufficio: l'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base di dati certi disponibili (es. spesometro, dichiarazioni di terzi).
- Distinguere le diverse norme sugli interessi: l'art. 20 DPR 602/73 (interessi 4%) si applica al periodo fino alla consegna al concessionario/ruolo; il decreto MEF (tassi diversi) riguarda ipotesi specifiche e non può essere confuso con la disciplina dell'iscrizione a ruolo.
- In appello è essenziale formulare motivi nuovi e specifici; la mera riproposizione delle stesse argomentazioni del primo grado senza criticare le ragioni della decisione può comportare inammissibilità o rigetto per carenza di specificità ex art. 53 D.Lgs. 546/1992.
- Difetti formali dell'atto (es. timbro di congiunzione tra pagine) non sono decisivi quando l'atto sia chiaramente proveniente e riferibile all'Ufficio e ne sia evidente la paternità amministrativa.
- Per evitare il mancato riconoscimento di prove, il contribuente deve collaborare tempestivamente con l'Amministrazione e, se necessario, produrre documenti già nella fase antecedente all'adozione dell'atto impugnato.
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