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Sentenza

Sentenza del 10/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

L'allegazione operata dal contribuente solo in sede contenziosa di documentazione richiesta dall'amministrazione finanziaria nella fase istruttoria non è utilizzabile - Sussiste - I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento n. TXXX relativo all'anno 2012 per Irpef, Irap, Iva e contributi previdenziali. Il ricorrente contestava: 1) mancanza del timbro di congiunzione tra le pagine dell'accertamento; 2) carenza di motivazione dell'atto; 3) errato tasso di interesse e relativo conteggio. In sede di istruttoria l'Ufficio aveva invitato il contribuente a esibire la documentazione contabile e fiscale obbligatoria; il contribuente non l'aveva prodotta e ha poi allegato documenti solo nella fase contenziosa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello confermando la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso. In via preliminare l'appello è stato ritenuto in parte inammissibile per carenza di motivi specifici ex art. 53 D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento: l'Ufficio ha adeguatamente motivato la ricostruzione dell'imponibile (anche sulla base dei dati dello spesometro 2012) e legittimamente ha emesso l'atto dopo il mancato adempimento all'invito a esibire documentazione; le allegazioni documentali proposte solo in sede contenziosa non possono essere assunte a favore del contribuente; il calcolo degli interessi è corretto applicando l'art. 20 DPR 602/73 (tasso 4% fino alla consegna al concessionario). È stata respinta la richiesta di sospensione e condannato il ricorrente alle spese del grado pari a euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 5, DPR n. 633/1972

    I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente

    Se il contribuente non esibisce documentazione richiesta dall'Amministrazione in sede istruttoria, la successiva allegazione di tali documenti solo in sede contenziosa non può essere valutata a suo favore.

  • art. 32 DPR n. 600/1973

    I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente

    Confermato il principio che la mancata esibizione, dopo invito formale, impedisce la valutazione favorevole dei documenti prodotti tardivamente nel giudizio.

  • art. 20 DPR n. 602/1973

    Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo

    Gli interessi maturati fino alla consegna al ruolo si calcolano al tasso del 4% annuo; tale norma trova applicazione nel caso di mancato versamento e iscrizione a ruolo come nella fattispecie.

  • art. 6 decreto MEF 21.05.2009

    Regola il tasso di interesse (3,5% nel periodo di riferimento) per specifiche ipotesi di ritardato pagamento connesse a rinuncia all'impugnazione dell'accertamento; la Corte ha distinto l'ambito applicativo rispetto all'art. 20 DPR 602/73, ritenendo non applicabile tale tasso al caso di specie.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    L'atto di gravame deve contenere motivi specifici di impugnazione; la riproposizione in appello delle stesse difese svolte in primo grado senza censura delle ragioni della sentenza determina profili di inammissibilità o comunque di debolezza dell'impugnazione.

  • art. 15 D.Lgs. 19.06.1997, n. 218

    Richiamato nel contesto della disciplina degli effetti della impugnazione e dei versamenti provvisori; utile a distinguere le diverse fattispecie di calcolo degli interessi.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale formula un invito formale a esibire documentazione, il contribuente deve produrla in quella fase: la produzione tardiva esclusivamente in sede contenziosa non può essere assunta a favore del contribuente ai sensi di art. 52(5) DPR 633/1972 e art. 32 DPR 600/1973.
  • La mancata presentazione della dichiarazione fiscale amplia i poteri accertativi dell'Ufficio: l'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base di dati certi disponibili (es. spesometro, dichiarazioni di terzi).
  • Distinguere le diverse norme sugli interessi: l'art. 20 DPR 602/73 (interessi 4%) si applica al periodo fino alla consegna al concessionario/ruolo; il decreto MEF (tassi diversi) riguarda ipotesi specifiche e non può essere confuso con la disciplina dell'iscrizione a ruolo.
  • In appello è essenziale formulare motivi nuovi e specifici; la mera riproposizione delle stesse argomentazioni del primo grado senza criticare le ragioni della decisione può comportare inammissibilità o rigetto per carenza di specificità ex art. 53 D.Lgs. 546/1992.
  • Difetti formali dell'atto (es. timbro di congiunzione tra pagine) non sono decisivi quando l'atto sia chiaramente proveniente e riferibile all'Ufficio e ne sia evidente la paternità amministrativa.
  • Per evitare il mancato riconoscimento di prove, il contribuente deve collaborare tempestivamente con l'Amministrazione e, se necessario, produrre documenti già nella fase antecedente all'adozione dell'atto impugnato.

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