Cassazione Penale, Sentenza n. 11330/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza per violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.), deducendo la ritardata notifica del decreto di convalida del sequestro probatorio (sequestro di un'autovettura) in violazione dell'art. 355, comma 2, secondo periodo, c.p.p., che prescrive l'immediata notifica del decreto alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Sosteneva che il ritardo avrebbe pregiudicato la sua possibilità di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Messina avesse correttamente rilevato la tempestiva notificazione dell'avviso di deposito del decreto di convalida al difensore domiciliatario (decreto del 14/7/2022, notifica al difensore il 15/7/2022). Inoltre la Corte ha affermato che l'omessa o ritardata notifica del decreto di convalida non comporta di per sé nullità del provvedimento, mancando una specifica previsione di invalidità: la notifica ha funzione di consentire la conoscenza e l'esercizio dei rimedi (tra cui la richiesta di riesame entro 10 giorni dalla conoscenza). Per questi motivi il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma è richiamata come criterio di impugnazione per la presunta inosservanza di legge processuale; la Corte ha ritenuto il motivo in questione manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi delle regole di cassazione
La norma prescrive l'immediata notifica del decreto di convalida del sequestro alla persona cui le cose sono state sequestrate; la Corte interpreta tuttavia che la funzione della notifica è esclusivamente quella di assicurare la conoscenza e consentire l'esercizio dei rimedi, e che l'omessa o ritardata notifica non produce automaticamente la nullità del provvedimento
Fondamento normativo per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e manifestamente infondato; la Corte ha determinato la somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- Il ritardo nella notifica del decreto di convalida del sequestro non comporta automaticamente la nullità del provvedimento: l'assenza di una specifica causa di invalidità fa prevalere la funzionalità della notifica quale mezzo per avviare i termini per i rimedi
- La notifica effettuata presso il domicilio eletto dal difensore è considerata tempestiva e idonea a porre la parte in condizione di conoscere l'atto
- L'effetto principale di una notifica ritardata è lo slittamento del momento da cui decorrono i termini per proporre il riesame o altri rimedi: pertanto è essenziale documentare la data di conoscenza effettiva dell'atto
- Un ricorso privo di fondamento e/o inammissibile può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); occorre valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione
- In situazioni analoghe è consigliabile: (a) verificare e documentare con precisione la data di notifica e la conoscenza dell'atto; (b) esercitare tempestivamente i rimedi previsti (es. richiesta di riesame entro i termini); (c) quando si contesta la tempestività della notifica, argomentare non solo la tardività ma anche il concreto pregiudizio derivante all'esercizio della difesa
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