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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32170/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia verificando in concreto la natura dell’attività svolta e la sussistenza dei requisiti per l’esenzione fiscale; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate a titolo di IMU e TASI per l’anno d’imposta 2016 da parte di una società sportiva dilettantistica costituita in forma di S.r.l., che aveva chiesto l’agevolazione/esenzione per gli immobili destinati ad attività sportive e ricreative. La società ha impugnato la decisione della CTR che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso in primo grado. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 90 l. n. 289/2002 e dell’art. 91-bis d.l. n. 1/2012, sostenendo che l’esenzione IMU poteva applicarsi anche alle società sportive dilettantistiche. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per avere escluso che le società sportive dilettantistiche, pur essendo società commerciali, potessero essere parificate alle associazioni sportive dilettantistiche ai fini fiscali. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati perché il giudice di merito aveva omesso di verificare se la veste formale dell’ente corrispondesse all’attività concretamente svolta e se ricorressero i requisiti oggettivi e soggettivi per l’esenzione, limitandosi a negare in astratto il requisito soggettivo per la natura societaria dell’ente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L’esenzione per gli immobili destinati ad attività meritorie richiede la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi; può rilevare anche per enti sportivi dilettantistici se l’attività è svolta con modalità non commerciali.

  • art. 90 l. n. 289/2002

    Le disposizioni tributarie riferite alle associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

  • art. 91-bis d.l. n. 1/2012

    Rileva ai fini della disciplina dell’utilizzazione mista degli immobili; non può essere escluso in via automatica solo per la natura societaria del soggetto.

  • art. 7 d.l. n. 136/2004, conv. in l. n. 186/2004

    Conferma che il CONI è l’organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva dilettantistica e che il riconoscimento ai fini sportivi costituisce presupposto rilevante per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 90 l. 289/2002.

  • art. 90, commi 17 e 18, l. n. 289/2002

    Disciplina forma, denominazione e statuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche, imponendo assenza di lucro e devoluzione del patrimonio ai fini sportivi.

Massime di principio

  • L’esenzione fiscale per immobili destinati ad attività sportive dilettantistiche non può essere negata in modo automatico per il solo fatto che il soggetto sia una società di capitali, quando l’ordinamento equipara espressamente le società sportive dilettantistiche alle associazioni sportive dilettantistiche.
  • Ai fini del beneficio fiscale, il giudice deve verificare in concreto sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo, cioè che l’immobile sia effettivamente destinato allo svolgimento dell’attività agevolata con modalità non commerciali.
  • Il soggetto che invoca l’esenzione ha l’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti normativamente richiesti, incluso il riconoscimento sportivo e la destinazione esclusiva o prevalente dell’immobile alle attività agevolate, secondo la disciplina applicabile.
  • La qualificazione formale dell’ente non è di per sé decisiva: occorre accertare la corrispondenza tra veste statutaria, riconoscimento CONI e concreta attività svolta.
  • Quando il giudice di merito omette l’accertamento in fatto sulla natura dell’attività esercitata e fonda il rigetto su una sola esclusione astratta del requisito soggettivo, la decisione è censurabile per violazione della disciplina agevolativa.

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