Ordinanza n. 2623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva definito la domanda cautelare
Esito
La controversia
L’appello cautelare è stato notificato all’indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all’indirizzo PEC corretto e abilitato alla ricezione degli appelli. La questione esaminata dal Consiglio di Stato riguarda quindi la validità della notificazione dell’appello e le conseguenze processuali dell’utilizzo di un indirizzo PEC errato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto nulla la notificazione dell’appello, poiché effettuata a un indirizzo PEC errato. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, ha disposto la rimessione in termini dell’appellante e gli ha assegnato, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso in appello. Il prosieguo è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 maggio 2026. Non è stata ancora definita la domanda cautelare nel merito.
Norme richiamate
La nullità della notificazione, derivante dall’utilizzo di un indirizzo PEC errato, consente l’assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un appello amministrativo è effettuata dalla parte a un indirizzo PEC errato dell’Avvocatura dello Stato, la notificazione è nulla e il giudice deve assegnare alla parte appellante un termine per rinnovarla, a pena di decadenza.
- La rinnovazione della notificazione deve essere eseguita entro il termine assegnato dal giudice; in caso contrario, l’appello è esposto alle conseguenze decadenziali previste dal processo amministrativo.
- La nullità della notificazione per errore nell’indirizzo PEC non comporta automaticamente la definizione dell’appello, potendo il giudice disporre la rimessione in termini e fissare una nuova udienza per il prosieguo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 207/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 665/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 675/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →