Cassazione Civile, Ordinanza n. 21671/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da provvedimenti sanzionatori emessi dall'Agenzia nei confronti di una società che operava come spedizioniere doganale per merci importate dalla licenziataria europea del marchio Guess. L'Ufficio contestava che, nel valore dichiarato in dogana, non fossero state incluse le royalties dovute alla licenziante, ritenendo che tali corrispettivi dovessero concorrere alla base imponibile doganale e quindi ai diritti doganali. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso della società; la CTR Lombardia aveva confermato l'annullamento, affermando che non fosse provata la condizione di vendita e che non emergesse responsabilità dello spedizioniere. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione delle norme doganali comunitarie sul valore in dogana e sulle royalties, sostenendo che dagli atti contrattuali emergevano condizioni di vendita implicite e un potere di controllo del licenziante tale da imporre l'inclusione delle royalties nel valore delle merci; 2) violazione dell'art. 201 CDC e vizio di extrapetizione, perché la CTR avrebbe escluso la responsabilità dello spedizioniere doganale oltre i limiti delle domande e comunque in contrasto con la disciplina che lo rende responsabile in solido come rappresentante indiretto/dichiarante in nome proprio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto ammissibile il primo motivo come vizio di sussunzione, non diretto a contestare i fatti ma l'inquadramento giuridico operato dalla CTR. Nel merito ha affermato che le royalties possono concorrere al valore doganale quando, oltre a riferirsi alle merci valutate e non essere già incluse nel prezzo, costituiscano una condizione di vendita; tale condizione può emergere anche indirettamente dal complesso degli accordi contrattuali e dai vincoli di fatto esercitati dal licenziante o da soggetti a lui legati. La sentenza impugnata è stata censurata perché non aveva considerato una serie di clausole e indicatori del potere di controllo/orientamento della casa madre sulla produzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato il vizio di extrapetizione poiché la CTR aveva affrontato la responsabilità dello spedizioniere su un tema non devoluto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 29 reg. CEE n. 2913/1992
Il valore in dogana è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute, salvo rettifiche previste dal codice doganale.
art. 32 reg. CEE n. 2913/1992
Al prezzo di transazione vanno aggiunti, tra l'altro, i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, quando il compratore è tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita.
art. 157 reg. CEE n. 2454/1993
I diritti di licenza si aggiungono al prezzo solo se si riferiscono alle merci oggetto di valutazione e costituiscono una condizione di vendita.
art. 159 reg. CEE n. 2454/1993
Nel caso di marchi di fabbrica, il diritto di licenza si aggiunge al prezzo se riguarda merci rivendute tal quali o con lavorazioni secondarie, se le merci sono commercializzate con il marchio e se l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da fornitori non legati al venditore.
art. 160 reg. CEE n. 2454/1993
Il pagamento delle royalties costituisce condizione della vendita quando il venditore o una persona a esso legata chiede all'acquirente di effettuarlo.
art. 143 reg. CEE n. 2454/1993
È richiamata la nozione di controllo tra persone legate, inteso in senso ampio come potere di costrizione o di orientamento, anche di fatto.
art. 201 CDC
La Corte lo richiama con riferimento alla responsabilità dello spedizioniere doganale rappresentante indiretto/dichiarante in nome proprio, ritenendo il motivo fondato sul punto dell'extrapetizione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma sul ricorso per cassazione evocata per denunciare violazione di legge e vizio processuale di extrapetizione.
Massime di principio
- Le royalties devono essere incluse nel valore in dogana non solo quando siano espressamente previste come corrispettivo aggiuntivo, ma anche quando, dall'assetto complessivo dei rapporti contrattuali, risultino dovute come condizione della vendita delle merci importate.
- La nozione di "condizione di vendita" in materia doganale ha contenuto sostanziale e può emergere anche implicitamente dal sistema negoziale tra venditore, licenziante, licenziatario e produttori, non essendo necessario che la subordinazione al pagamento sia formulata in modo espresso.
- Per stabilire se il pagamento delle royalties sia condizione della vendita occorre valorizzare indici fattuali di controllo o orientamento del licenziante sulla produzione, sulla qualità, sulla distribuzione e sulle modalità di approvvigionamento, anche quando il licenziante non coincida con il venditore.
- Il giudice di merito che ometta di considerare clausole e elementi contrattuali rilevanti ai fini dell'esistenza di un controllo sostanziale del licenziante incorre in falsa applicazione della disciplina doganale sul valore in dogana.
- In cassazione, la censura che mira a contestare l'inquadramento giuridico del fatto accertato e non la sua ricostruzione integra un vizio di sussunzione ed è scrutinabile come violazione o falsa applicazione di legge.
- Il giudice non può pronunciarsi su questioni non devolute, poiché l'esame di profili estranei al thema decidendum integra vizio di extrapetizione.
- Nel contesto doganale, lo spedizioniere che agisce come rappresentante indiretto può essere chiamato a rispondere nei limiti della disciplina applicabile, ma la relativa questione processuale deve essere effettivamente oggetto di devoluzione al giudice di merito.
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