Ordinanza n. 2627/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento del servizio ai fini della posizione giuridica ed economica del dipendente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo la mancata corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 307/2019 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro. La controversia riguarda il mancato riconoscimento integrale del servizio prestato dal dipendente, diversamente da quanto risultava da un precedente decreto di liquidazione successivamente modificato. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di censura.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio, ritenendo necessario acquisire elementi istruttori dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. L’amministrazione dovrà depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione sulle ragioni del mancato riconoscimento integrale del servizio, sui rilievi formulati dalla Ragioneria dello Stato e sulle caratteristiche della distinzione tra servizio riconosciuto al dipendente ai soli fini giuridici e servizio meramente di fatto. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza e degli adempimenti istruttori disposti dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la corretta esecuzione del giudicato dipende dalla ricostruzione delle ragioni per cui l’amministrazione si è discostata da precedenti conteggi o liquidazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione una relazione istruttoria specifica prima di definire la controversia.
- La relazione istruttoria richiesta nel giudizio di ottemperanza deve chiarire sia le ragioni sostanziali della condotta amministrativa sia i rilievi degli organi di controllo che abbiano inciso sull’esecuzione del giudicato.
- Quando l’esecuzione del giudicato concerne il riconoscimento di servizi prestati da un dipendente pubblico, l’amministrazione deve esplicitare la distinzione tra servizio riconosciuto ai soli fini giuridici e servizio meramente di fatto, in modo da consentire al giudice di verificare la conformità dell’azione amministrativa al comando giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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