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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09317/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva negato la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, valorizzando i gravi e allarmanti precedenti penali dell'imputato, di indole analoga al fatto contestato o comunque connotati dall'uso della violenza, ritenuti indice di inidoneità della sanzione sostitutiva a favorire la rieducazione. Con il ricorso si deduceva l'omessa considerazione delle condizioni individuali, familiari e sociali asseritamente degradate, della ridotta offensività del reato e dell'assenza di una prognosi negativa sull'adempimento delle prescrizioni connesse alla sostituzione. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la motivazione di merito, pur sintetica, implicava una valutazione negativa sia sull'efficacia rieducativa della sanzione pecuniaria sia sull'affidabilità dell'imputato nel rispettare l'obbligo di pagamento; pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il diniego può essere fondato anche esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato, purché la valutazione sia specifica, puntuale e concreta e faccia emergere elementi negativi decisivi per la prognosi di rieducazione, di contenimento del rischio di recidiva e di adempimento delle prescrizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può legittimamente negare la sostituzione facendo leva sui precedenti penali dell'imputato, quando da essi emergano elementi oggettivamente negativi tali da rendere sfavorevole la prognosi sulla funzione rieducativa della misura, sul rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni.
  • La motivazione sul diniego della pena sostitutiva può essere anche sintetica, purché consenta di comprendere che la decisione è stata assunta sulla base di una valutazione concreta e non meramente astratta dei precedenti e della personalità del reo.
  • In sede di legittimità, non è censurabile la valutazione di merito che, in presenza di precedenti gravi e pertinenti, escluda l'idoneità della sanzione sostitutiva alla rieducazione del condannato e al rispetto delle prescrizioni imposte.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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