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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Due coniugi, destinatari di un obbligo di fare imposto da un titolo giudiziale e attuato in sede esecutiva ex artt. 612 e 613 c.p.c., avevano subito l’esecuzione di lavori di ripristino di una strada a favore di altri due coniugi, titolari della servitù di passaggio. Nel corso della procedura erano stati adottati provvedimenti del giudice dell’esecuzione che precisavano le modalità concrete di attuazione dell’obbligo; tali provvedimenti non risultavano opposti. All’esito dei lavori, l’ufficiale giudiziario aveva redatto verbale di ultimazione e il giudice aveva chiuso la procedura. Gli obbligati avevano proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poi rigettata dal Tribunale. In cassazione deducevano, con due motivi, violazione di legge e omesso esame, lamentando: la difformità delle opere eseguite rispetto al titolo esecutivo come concretamente integrato dai provvedimenti successivi; l’omessa considerazione della mancanza di una relazione finale scritta del tecnico incaricato; la mancata celebrazione di un’udienza di comparizione delle parti per verificare la fine dei lavori e il regolare compimento della procedura; nonché l’omessa valutazione della documentazione fotografica e della relazione del CTU.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via pregiudiziale, che il ricorso non rispettasse il requisito di specifica esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non ricostruiva in modo chiaro e completo il contenuto dell’opposizione, dei provvedimenti dell’esecuzione e delle censure effettivamente proposte. Ha inoltre rilevato il mancato rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non erano adeguatamente riprodotti né localizzati gli atti e i documenti su cui si fondavano le doglianze. In via incidentale, la Corte ha osservato che nessuna norma impone al giudice dell’esecuzione di acquisire una relazione scritta finale del tecnico né di tenere un’udienza di comparizione per la verifica dei lavori, essendo sufficiente, di regola, il verbale dell’ufficiale giudiziario che attesti l’avvenuta esecuzione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    disciplina l’attuazione degli obblighi di fare e non fare in sede esecutiva; i lavori erano stati eseguiti nell’ambito di tale procedimento.

  • art. 613 c.p.c.

    richiamato con l’art. 612 c.p.c. per la regolazione dell’esecuzione degli obblighi di fare.

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio esperito contro gli atti esecutivi, ma la relativa opposizione è stata rigettata e poi il ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma sufficiente esposizione dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare e trascrivere o riassumere il contenuto degli atti e documenti su cui fonda le censure; la violazione dell’onere comporta inammissibilità.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo, ma la Corte non è entrata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le censure senza ricorso ad altre fonti.
  • Chi deduce l’omessa o erronea valutazione di atti o documenti deve rispettare l’onere di specifica indicazione e di trascrizione o riassunto del loro contenuto, oltre alla loro esatta collocazione processuale.
  • Nel procedimento esecutivo per obblighi di fare o non fare, la chiusura della procedura può essere normalmente attestata dal verbale dell’ufficiale giudiziario che dà conto dell’avvenuta esecuzione, senza che sia imposta una formale relazione scritta finale del tecnico o una udienza di verifica, se la legge non la prevede.
  • Se non sono stati impugnati i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che hanno concretamente determinato le modalità di attuazione dell’obbligo, non è ammissibile rimettere in discussione tali modalità con l’opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti finali di chiusura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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