Cassazione Penale, Sentenza n. 16670/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello presentato dal difensore d'ufficio del ricorrente contro la sentenza di primo grado; la Corte territoriale aveva ritenuto che l'atto di appello non avesse gli allegati richiesti dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. (dichiarazione o elezione di domicilio e, per l'imputato giudicato in assenza, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza). Il ricorrente denunciava violazione di legge, vizio di motivazione, illegittimità costituzionale delle norme invocate e mancata acquisizione del parere della Procura generale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la censura di illegittimità costituzionale ma manifestamente infondata: le norme introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.) regolano le modalità di esercizio della facoltà accessoria del difensore dell'imputato assente e non incidono sul diritto personale dell'imputato ad impugnare; la finalità legislativa di garantire la valida notificazione della vocatio in iudicium e la trasparenza del processo d'appello è ragionevole; il termine maggiorato dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. è la misura compensativa prevista dal legislatore; il ricorso è dunque respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater (introdotti dal d.lgs. n.150/2022)
"Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"; "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
Regolano modalità documentali a pena di inammissibilità per gli atti d'impugnazione presentati dalle parti private e dai difensori, e impongono per l'imputato giudicato in assenza un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza; finalità di garantire la valida notificazione e prevenire ripetizioni del giudizio per difetti di notifica.
"I termini previsti dal comma 1 sono aumenti di quindici giorni"
Allunga di quindici giorni i termini per proporre impugnazione quando è necessario acquisire la documentazione richiesta ai sensi dei nuovi commi di cui all'art. 581, a compensazione dell'onere di acquisizione degli allegati.
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022
non riprodotta integralmente nel testo ma richiamata per la decorrenza temporale
Disposizione transitoria che stabilisce l'applicabilità delle nuove regole solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. (30 dicembre 2022), giustificata come graduale applicazione della riforma.
non citata integralmente ma richiamata nella motivazione
Stabilisce i soggetti legittimati a proporre impugnazione (imputato, suo procuratore speciale o difensore nominato a tal fine) e il carattere personale del potere di impugnazione, pur consentendo esercizio accessorio da parte del difensore.
richiamato (interpretazione giurisprudenziale)
Regola la restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza del processo, permettendo il recupero del termine di impugnazione in certe condizioni.
richiamato come riferimento alla disciplina del giudizio in assenza
Stabilisce i presupposti per il giudizio in assenza (necessità di effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), collegando la possibilità di procedere in assenza alla volontarietà della scelta dell'imputato.
richiamato nella parte sulla rappresentanza del difensore
Prevede che la legge processuale possa attribuire al difensore le facoltà e i diritti riconosciuti all'imputato, giustificando la natura rappresentativa dell'impugnazione svolta dal difensore.
menzionato in ordine all'obbligo di sottoscrizione da parte di difensori iscritti all'albo speciale per ricorso in cassazione
Distingue la titolarità del potere di impugnazione dalla modalità tecnica di proposizione (necessità di difensore abilitato per cassazione).
art. 122 e art. 76, comma 1 c.p.p.
richiamati nel contesto della procura speciale della parte civile
Spiegano la capacità di stare in giudizio della parte civile tramite procuratore speciale e la più ampia legittimazione processuale conferita alla procura speciale, giustificando differenze di trattamento rispetto al difensore dell'imputato.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto dal difensore di un imputato giudicato in assenza, l'atto deve contenere, a pena di inammissibilità, il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione a giudizio.
- Le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (30/12/2022): verificare sempre la decorrenza temporale prima di valutare la conformità formale dell'impugnazione.
- Il potere di impugnazione è personale dell'imputato; il difensore esercita una facoltà accessoria che richiede una legittimazione formale (mandato), dunque la mancata allegazione può comportare l'inammissibilità dell'appello presentato dal difensore.
- In caso di effettiva mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, è possibile ottenere la restituzione nel termine per impugnare (art. 175 c.p.p.), ma ciò richiede prova della mancata conoscenza e delle ragioni che hanno impedito l'impugnazione nei termini.
- La parte civile, dotata di procura speciale, può esercitare l'impugnazione a diversità di tutela formale rispetto al difensore dell'imputato; non è automaticamente discriminatorio che regole diverse disciplinino l'impugnazione del difensore dell'imputato assente.
- Quando si contesta la legittimità costituzionale di norme processuali che impongono oneri formali, il giudice valuta la ragionevolezza dell'equilibrio tra le garanzie difensive e le esigenze di efficienza processuale; norme che regolano modalità di esercizio accessorio del diritto di impugnazione sono difficilmente censurabili se motivatamente funzionali alla sicurezza delle notificazioni.
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