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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pescara aveva rigettato l’istanza volta a riconoscere la continuazione tra i reati oggetto della sentenza del GIP del Tribunale di Pescara n. 573/201, irrevocabile il 5 luglio 2011, e quelli per i quali la Corte d’appello dell’Aquila, con ordinanza del 12 marzo 2014, aveva già riconosciuto la continuazione. La sentenza del GIP riguardava la violazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 1423 del 1956, integrata dall’arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso ai sensi dell’art. 110 c.p.; i reati già posti in continuazione riguardavano invece violazioni dell’art. 9, comma 2, della legge citata, commesse nel 2006 e nel 2007. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità e l’omessa considerazione di un elemento decisivo: un ulteriore riconoscimento della continuazione riferito a una sentenza indicata al punto 25 del certificato del casellario. Ha inoltre contestato che non fosse stato attribuito adeguato rilievo alla pregressa valutazione del vincolo continuativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate e, in parte, dirette a ottenere una diversa lettura dei fatti e della motivazione, non consentita in cassazione. Il giudice dell’esecuzione aveva motivato l’assenza di indici del medesimo disegno criminoso, valorizzando la diversità delle condotte — arresto in flagranza per il reato di stupefacenti, da un lato, e violazione del divieto di uscire in orario notturno, dall’altro — e la distanza temporale. Quanto alla sentenza indicata al punto 25 del casellario, la Corte ha osservato che il riconoscimento della continuazione riguardava comunque reati ex art. 9, comma 2, già ritenuti non in continuazione con quelli oggetto della sentenza n. 19. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito.

    Nella valutazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve considerare l’eventuale riconoscimento del vincolo già effettuato in sede di cognizione per reati collocati, anche solo in parte, nel medesimo arco temporale. Se se ne discosta, deve spiegare le ragioni, in particolare quando gli illeciti presentino prossimità temporale e identità spaziale.

Massime di principio

  • Nel decidere un’istanza di continuazione in sede esecutiva, il giudice deve valutare il precedente riconoscimento del vincolo continuativo effettuato in sede di cognizione tra reati collocati, anche solo in parte, nell’arco temporale interessato dalla domanda; se intende disattenderlo, deve motivare specificamente tale scelta.
  • La continuazione non può essere riconosciuta sulla sola base di una precedente decisione che abbia ravvisato il vincolo tra altri reati: occorre verificare la riferibilità di quella valutazione agli illeciti oggetto della nuova istanza e la sussistenza di elementi indicativi del medesimo disegno criminoso.
  • Inammissibile è il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, si limiti a formulare deduzioni generiche senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato o solleciti una lettura alternativa degli elementi già valutati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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