Cassazione Penale, Ordinanza n. 07565/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione dagli arresti domiciliari è rimasta ferma, così come il trattamento sanzionatorio già determinato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per evasione dagli arresti domiciliari. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che i motivi erano formulati in modo generico e non si confrontavano con la motivazione dei giudici di merito, risultando inidonei a introdurre una critica ragionata in sede di legittimità e a consentire di cogliere con precisione l'oggetto delle censure. La Corte aggiunge che la determinazione della pena a otto mesi di reclusione, partendo dal minimo edittale e tenendo conto del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato, non evidenziava alcuna violazione del potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la pena irrogata avesse oltrepassato i limiti del potere discrezionale del giudice nella commisurazione della sanzione.
Richiamato per affermare che la determinazione della pena, effettuata partendo dal minimo edittale e valutando recidiva e attenuanti generiche, non presentava violazioni del criterio di commisurazione.
È la fattispecie incriminatrice per la quale era stata confermata la condanna, riferita all'evasione dagli arresti domiciliari.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non viene indicato con precisione in che punto la motivazione della sentenza di merito sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente erronea.
- La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando risulti compiuta nel rispetto dei criteri legali e con adeguata considerazione di attenuanti, aggravanti e recidiva.
- La riduzione per il rito abbreviato si cumula con il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di merito e non integra di per sé violazione degli artt. 132 e 133 c.p. se la pena finale è coerente con il quadro edittale e motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07548/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07550/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07552/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07553/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07554/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07556/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →