Cassazione Penale, Sentenza n. 32606/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Motivi: 1) vizio motivazionale per presunta omessa valutazione della consegna delle scritture contabili e della prova resa dallex commercialista; 2) mancanza di motivazione sull elemento soggettivo (dolo); 3) difetto di motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari; 4) erronea applicazione dellart. 592 c.p.p. con condanna al pagamento delle spese processuali nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità, ritenendo legittima la valutazione di merito della Corte territoriale sulla attendibilità delle spiegazioni difensive. Ha invece ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo: ha annullato con rinvio la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fallimentare) per mancata motivazione concreta e ha annullato senza rinvio la condanna dellimputato al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile, eliminando tale condanna.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
La determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari deve essere adeguatamente motivata in rapporto ai parametri applicabili nel caso concreto; riferimenti generici alla giurisprudenza costituzionale non sono sufficienti.
Consente la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilita dellimpugnazione; una parziale riforma del giudizio di gravame preclude loperativita di questa norma.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede linammissibilita del ricorso per mancanza di specificita quando non vi sia correlazione tra le ragioni poste a fondamento dellimpugnazione e la motivazione della decisione impugnata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018
Citata dalla Corte territoriale come riferimento per parametri di determinazione delle pene accessorie, ma la Cassazione rileva che lindicazione generica della pronuncia costituzionale senza parametrizzazione concreta non soddisfa lobbligo motivazionale.
art. 17 disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (limiti di impugnazione)
Richiamato per i limiti di specificazione dei motivi di ricorso, impone che i motivi siano esposti con la dovuta concretezza e correlazione alla motivazione impugnata.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata: la genericita o la mancata indicazione del nesso logico comportano linammissibilita del ricorso.
- La valutazione di attendibilita delle spiegazioni difensive rientra nel sindacato di merito del giudice dappello e puo essere ritenuta valida anche se confutata illecitamente dal ricorrente, a meno che non emerga manifesta illogicita o contraddittorieta.
- La determinazione della durata delle pene accessorie richiede motivazione concreta e il riferimento a criteri o parametri applicabili; il richiamo generico a pronunce di principio non sostituisce una motivazione specifica.
- La condanna alle spese processuali della parte privata in appello e regolata dallart. 592 c.p.p.: non puo essere disposta se limpugnazione non e stata rigettata o dichiarata inammissibile, quindi la parziale riforma puo escludere la condanna alle spese.
- In procedimenti fallimentari, la perdita o lattrito di beni indicati in bilancio puo costituire elemento probatorio rilevante ai fini della valutazione del dolo di bancarotta fraudolenta documentale.
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