Cassazione Penale, Sentenza n. 11340/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente lamentava che il Tribunale non aveva valutato compiutamente elementi favorevoli (informazioni di polizia giudiziaria positive, assenza di denunce recenti, attaccamento al contesto familiare, condotta attuale, fonti economiche lecite) e non aveva acquisito la relazione dell'UEPE, la quale non era stata predisposta per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente; per tali ragioni chiedeva l'annullamento dell'ordinanza nella parte di rigetto dell'affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio del Tribunale di sorveglianza che aveva concesso la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, legge n. 354/1975, ma aveva escluso l'affidamento in prova per carenza delle condizioni richieste. La Corte ha confermato che il Tribunale poteva valutare sufficienti gli elementi documentali raccolti e prescindere dall'esito dell'indagine UEPE quando emergono chiari elementi di inidoneità della misura (nutrito curriculum criminale, assenza di iniziative risocializzanti e di revisione critica), e che la mancata collaborazione del condannato nell'indicare/eleggere domicilio (ex art. 677, co. 2-bis c.p.p.) è ascrivibile a lui. Ha altresì ritenuto non decisivo, di per sé, l'aver superato i settant'anni o l'assenza di reati recenti, se sussistono comunque segnali di persistente pericolosità sociale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per descrivere la condizione di libertà in sospensione del ricorrente; contesto fattuale rilevante ai fini della valutazione delle misure alternative.
art. 47-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
art. 47-ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma applicata per l'ammissione alla detenzione domiciliare: la Corte conferma che, in concreto, la detenzione domiciliare è compatibile con età, domicilio idoneo e entità della pena nel bilanciamento tra esigenze di prevenzione e di socializzazione.
Richiamato dal ricorrente come presunta violata; la Corte ribadisce i criteri di valutazione per l'affidamento in prova, che richiedono valutazione della gravità dei reati e dei comportamenti successivi ma non l'assoluta prova di una completa revisione critica del passato.
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo, a pena di inammissibilità, per il condannato non detenuto di dichiarare o eleggere domicilio con la domanda di ammissione alla misura alternativa; la mancata collaborazione dell'interessato imputata a quest'ultimo giustifica la mancata acquisizione della relazione UEPE nei termini.
Richiamato in relazione ai termini processuali per la memoria; la Corte osserva che la memoria difensiva è stata depositata tardivamente rispetto ai termini liberi richiesti dalla norma.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale richiede un giudizio prognostico favorevole: il giudice deve considerare non solo i precedenti e la gravità dei reati, ma anche la condotta successiva; tuttavia non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato se emergono chiari indicatori di inidoneità.
- La mancata acquisizione della relazione UEPE non impedisce al tribunale di decidere l'istanza quando le risultanze documentali già disponibili mostrano in modo evidente l'inidoneità alla misura alternativa.
- Il condannato ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio (art. 677, co. 2-bis c.p.p.); l'inerzia o la mancata collaborazione che impedisce l'indagine UEPE può essere imputata al richiedente e può giustificare il rigetto dell'affidamento.
- L'età avanzata o l'assenza di reati recenti non sono di per sé determinanti a favore dell'affidamento: tali elementi vanno confrontati con il curriculum criminale e con l'effettiva evidenza di iniziative risocializzanti.
- Quando le risultanze documentali evidenziano la pericolosità sociale e l'assenza di prospettive concrete di sperimentazione positiva dell'affidamento, il tribunale non è obbligato ad acquisire ulteriori relazioni sull'osservazione della personalità o a procrastinare la decisione.
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