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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24158/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di risarcimento proposta per i danni subiti da un fondo di proprietà privata e dall’impresa agricola ivi esercitata, causati dalla caduta di quattro pini di alto fusto piantati lungo il ciglio di una strada statale gestita dall’ente convenuto. Il giudice di appello ha escluso la responsabilità del custode ritenendo integrato il caso fortuito per effetto di condizioni atmosferiche eccezionali, valorizzando la c.t.u., i dati meteorologici regionali, la caduta di altri alberi nella stessa zona e la presenza di buche nei punti di sradicamento. I ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2051 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male interpretato la consulenza tecnica, avendo attribuito all’evento un carattere di eccezionalità non supportato da dati scientifici coerenti; in particolare contestano l’incongruenza tra la velocità del vento indicata (5,8 m/s) e la sua conversione in 170 km/h, la non decisività del numero degli alberi caduti e l’irrilevanza delle buche, effetto della rimozione postuma degli alberi divelti.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, affermando che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato i principi in tema di responsabilità da cose in custodia e di caso fortuito. In particolare, ha ritenuto non concludenti o illogici gli elementi posti a fondamento dell’esimente atmosferica: il numero degli alberi caduti non è di per sé indicativo dell’eccezionalità del vento; le buche rilevate sono un posterius della rimozione degli alberi; la CTU è viziata da una manifesta incoerenza tecnica nella conversione delle unità di misura della velocità del vento. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame dei fatti e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode ha natura oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno; il custode si libera solo provando il caso fortuito, ossia un fattore esterno, naturale o umano, con efficacia causale autonoma e assorbente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale violata in relazione alla valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale violata in relazione alla valutazione delle prove, in particolare della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 1227 c.c.

    La sentenza richiama il fatto del danneggiato o del terzo come possibile causa esterna rilevante, caratterizzata da colpa e imprevedibilità/imprevenibilità, idonea a interrompere o concorrere nel nesso causale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Menziato solo per il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nell'azione ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il rapporto eziologico diretto tra la cosa custodita e il danno; non è richiesta la prova della colpa del custode.
  • Il custode si libera solo dimostrando un caso fortuito dotato di efficacia causale autonoma e assorbente, che può consistere in un fatto naturale o umano estraneo alla sua sfera di dominio.
  • Quando il fortuito viene fatto discendere da un evento atmosferico, l'eccezionalità e l'imprevedibilità del fenomeno devono risultare da dati scientifici concreti e specifici riferiti al contesto locale, non da valutazioni generiche o da nozioni di comune esperienza.
  • La mera caduta di più alberi nello stesso evento non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'intensità eccezionale del vento, occorrendo considerare le caratteristiche degli alberi e del contesto.
  • I rilievi materiali conseguenti alla rimozione degli alberi caduti non possono essere utilizzati come prova autonoma dell'eccezionalità dell'evento, se sono spiegabili come effetto della caduta e dell'estirpazione successiva.
  • Il giudice deve controllare criticamente l'affidabilità della consulenza tecnica e non può recepirla acriticamente quando presenti incongruenze tecniche manifeste, specie se decisive per l'accertamento del caso fortuito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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