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Sentenza

Sentenza del 13/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRPEF/IVA/IRAP per 2008-2009 per la disconoscimento della deducibilità di costi pubblicitari/sponsorizzazioni pagati a Fm. s.r.l. e alla ditta E. di M. F.; l'Ufficio li ha ritenuti privi di idonea giustificazione economica e documentale, antieconomici e incongrui ai sensi dell'art. 109 TUIR, sostenendo inoltre per la ditta E. che fosse evasore totale e non proprietaria dei veicoli indicati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e l'appello incidentale del contribuente, confermando la decisione della CTP che aveva accolto i ricorsi. È stato ritenuto provata l'effettività delle sponsorizzazioni (in particolare Fm.) tramite contratti, fotografie e rassegna stampa; l'Ufficio non ha fornito prove sufficienti di simulazione o di antieconomicità dei costi né della sproporzione rispetto al mercato. Le contestazioni basate sulla presunta evasione o sulla mancata proprietà dei veicoli non sono state ritenute probatorie di non inerenza. Sono compensate tra le parti le spese del presente grado e, per i motivi di reciproca soccombenza, anche quelle complessive.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR (DPR 917/1986)

    La norma richiede che i costi siano inerenti all'attività e congrui; il giudice sottolinea che la contestazione della deducibilità grava sull'amministrazione finanziaria, la quale deve fornire elementi probatori specifici per dimostrare inesistenza, simulazione o antieconomicità della prestazione. Scelte imprenditoriali di sponsorizzazione non sono di per sé sindacabili senza prove concrete che ne dimostrino l'antieconomicità o la simulazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese di lite quando sussistono giusti motivi; la Corte ha ritenuto giustificata la compensazione alla luce della peculiare area di valutabilità sulla inerenza/economicità dei costi e della reciproca soccombenza.

Massime di principio

  • L'onere di provare la non inerenza o la simulazione di una prestazione dedotta grava sull'amministrazione finanziaria: mere affermazioni di sproporzione o presunzioni non sufficienti.
  • La scelta imprenditoriale di sponsorizzare o pubblicizzare non è in sé indice di antieconomicità; per escludere la deducibilità è necessaria prova concreta che la spesa non abbia finalità riconducibili all'attività o sia simulata.
  • Documenti quali contratto, fotografie comprovanti la presenza della pubblicità e rassegna stampa sono elementi idonei a dimostrare l'effettività della prestazione.
  • Circostanze accessorie (es. successiva emersione di evasione fiscale del fornitore o la mancanza della proprietà dei veicoli) non provano di per sé la mancata esecuzione della prestazione; la disponibilità del bene può esistere anche senza proprietà (leasing, noleggio, uso di terzi).
  • Per contestare l'antieconomicità va dimostrata una sproporzione significativa rispetto ai parametri di mercato o elementi che facciano ragionevolmente ritenere la simulazione; confronti generici con costi medi non valgono senza indicazione delle fonti e dei criteri di raffronto.
  • Nei contenziosi tributari dove domina un'area di valutazione e discrezionalità tecnica, la compensazione delle spese può essere giustificata in caso di reciproca soccombenza.

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