Sentenza del 13/01/2020 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Genova
ACCERTAMENTO - perfezionamento notifica - comunicazione avvenuto deposito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugna un avviso di accertamento per l'anno 2014 (credito IVA, sanzioni e interessi) sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso né la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Per tale motivo deduce la nullità del ruolo e dell'avviso prodromico. Con motivi aggiunti contesta anche che l'Ufficio non abbia risposto alle osservazioni difensive e all'istanza di autotutela.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Dagli atti risulta che la notifica è stata eseguita tramite raccomandata inviata alla sede della società; in assenza temporanea del destinatario è stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Anche se l'atto non è stato ritirato ed è tornato al mittente per compiuta giacenza, la Commissione ha ritenuto che la notifica si sia perfezionata dalla data di spedizione del CAD; l'avviso è dunque divenuto definitivo per mancata impugnazione. Le spese di giudizio sono compensate. (Genova, 6 novembre 2019.)
Norme richiamate
Comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e regole di notifica a mezzo posta
La notificazione si considera perfezionata dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito anche se l'atto non viene ritirato e torna al mittente per compiuta giacenza.
Massime di principio
- La notificazione tramite raccomandata perfezionata con invio della CAD fa decorrere i termini di impugnazione dalla data di spedizione della CAD, anche se il destinatario non ritira l'atto.
- Per contestare efficacemente la validità della notifica il destinatario deve fornire prova della mancata trasmissione della CAD o di altre irregolarità formali nel procedimento di notifica.
- La 'compiuta giacenza' non annulla automaticamente la perfezione della notifica quando sia stata previamente inviata la CAD nei termini previsti.
- Per evitare la definitività dell'atto è essenziale proporre tempestiva impugnazione; eccezioni procedurali sulla notifica devono essere documentate e circostanziate.
- L'omissione da parte dell'Ufficio di rispondere a osservazioni difensive o istanze di autotutela può costituire elemento utile nella controversia ma, se la notifica è regolare, non basta di per sé ad annullare l'avviso.
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