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Sentenza

Sentenza del 13/01/2020 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2011 per applicazione della disciplina delle 'società non operative' (società di comodo) con determinazione del reddito imponibile IRES a 111.276,00 euro ex art. 30 L. 724/1994. La società ha dedotto inattività dovuta a inagibilità di 8 unità immobiliari e alla stagionalità dell'attività agrituristica, violazione del contraddittorio e del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12 comma 7 L. 212/2000, e mancata valutazione fattuale nel PVC (richiamo alla circolare n. 32/2010). L'Agenzia ha contestato omissioni e anomalie contabili, la cessazione dell'attività agrituristica nel 2011 e ha rilevato contratti di locazione con soci dopo la ristrutturazione.

La decisione

L'appello è stato respinto. La CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sui parametri dell'art. 30 L. 724/1994: la società non ha fornito la prova contraria richiesta (situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla sua volontà) per giustificare il mancato raggiungimento della soglia minima di reddito. La circostanza dell'inagibilità di 8 unità non è stata ritenuta sufficiente in presenza di altre proprietà e di mancata concreta attività (salvo locazioni saltuarie); la società ha indicato nel 2011 attività prevalente diversa (coltivazione di ortaggi) e nel 2012 ha stipulato locazioni con soggetti legati alla compagine sociale, elemento considerato indizio di società di comodo. Quanto ai vizi formali, il contraddittorio è stato ritenuto effettuato il 22/07/2014 e il termine dei 60 giorni non applicabile agli accertamenti 'a tavolino'. È stata dichiarata inammissibile la questione nuova sull'IVA. Condanna alle spese in favore dell'Agenzia per 1.500,00 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30, legge 30 dicembre 1994, n. 724 (come modificato dall'art. 35, d.l. n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006)

    art. 30 L. 724/1994; art. 35 d.l. 223/2006 conv. L. 248/2006

    I parametri collegano il valore di beni patrimoniali a un livello minimo di ricavi: il mancato raggiungimento fa sorgere una presunzione relativa di società non operativa; spetta al contribuente fornire prova contraria con fatti oggettivi e straordinari che giustifichino il mancato reddito.

  • art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    art. 12, comma 7 L. 212/2000

    Il termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento si applica agli atti derivanti da accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; non è operativo per gli accertamenti 'a tavolino' parametrico/standardizzato.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/2010

    Circolare n. 32/E del 2010

    La CTR non ha ritenuto decisiva l'osservazione sulla mancata disamina fattuale del PVC; la circolare non è stata ritenuta idonea a compensare la mancanza della prova richiesta al contribuente.

  • Cass. civ., sez. unite, sent. n. 24823/2015

    Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823

    Riguarda l'obbligo di contraddittorio: la sentenza distingue i tributi armonizzati (dove il contraddittorio può essere più rilevante per obblighi comunitari) dagli accertamenti 'a tavolino' su tributi non armonizzati, per i quali non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale.

  • Cass. civ., sez. trib., sent. n. 21358/2015

    Cass. civ., sez. trib., 21 ottobre 2015, n. 21358

    Conferma il principio che incombe sul contribuente l'onere di provare situazioni oggettive, specifiche e indipendenti dalla sua volontà per superare la presunzione prevista dall'art. 30.

  • Cass. civ., sez. trib., sent. n. 7598/2014

    Cass. civ., sez. trib., 2 aprile 2014, n. 7598

    Affermato che il termine dei 60 giorni opera per gli accertamenti derivanti da accessi/ispezioni; non trova applicazione agli accertamenti 'a tavolino'.

  • Cass. civ., sez. trib., sent. n. 27562/2018

    Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2018, n. 27562

    Richiamata per il divieto di 'ius novorum': non è ammesso introdurre nuove eccezioni sostanziali in appello non sollevate in primo grado.

Massime di principio

  • Gli accertamenti fondati sui parametri di cui all'art. 30 L. 724/1994 operano una presunzione relativa di società non operativa: il contribuente deve dimostrare, con prove concrete, eventi oggettivi, specifici e straordinari che abbiano impedito l'attività e il raggiungimento della soglia minima di reddito.
  • La mera inagibilità o ristrutturazione parziale di immobili, se non accompagnata da prova che l'azienda abbia comunque svolto l'attività prevista o che l'impossibilità fosse totale e inevitabile, difficilmente basta a superare la presunzione di comodo.
  • Accordi o locazioni stipulati con soggetti legati alla compagine sociale, soprattutto se effettuati dopo il periodo contestato, sono valutati come indizi rafforzativi della natura di società di comodo.
  • Per gli accertamenti 'a tavolino' su tributi non armonizzati non vige un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia è prudente documentare e pretendere il contraddittorio quando si propongono giustificazioni fattuali rilevanti.
  • Il termine di 60 giorni dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica agli atti derivanti da accessi/ispezioni; non si applica agli accertamenti parametrico-statistici 'a tavolino'.
  • Non è possibile introdurre in appello nuove eccezioni sostanziali non sollevate in primo grado (divieto di 'ius novorum'); le contestazioni procedurali o di merito vanno tempestivamente dedotte.

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