Sentenza del 13/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
ICI - Determinazione valore "per relationem"- Pubblicazione albo pretorio Comune - Presunzione conoscenza - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a terreni ritenuti edificabili: contestazione del valore venale attribuito dal Comune (ritenuto abnorme e discordante rispetto ai valori fino al 2010), difetto di motivazione dell'atto per rinvio "per relationem" alla delibera G.C. n. 80/2011 non allegata, dedotta esistenza di vincoli (fascia di rispetto che ridurrebbe l'edificabilità) e contestazione della decorrenza/efficacia della rendita ormai definita in Cassazione per altro procedimento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello. Ha ritenuto che: le aree sono edificabili ai fini ICI in base alla qualificazione del PRG; il Comune può rinnovare le valutazioni del valore venale quando le ritiene non più corrispondenti al mercato, e l'attribuzione di un valore diverso non costituisce di per sé vizio autonomo; il vincolo di inedificabilità per fascia di rispetto è stato valutato dal Comune come gravante solo su parte dell'area e quindi non idoneo ad azzerare il valore complessivo; la rettifica della rendita ha efficacia dall'atto di notifica e quindi è efficace per l'anno 2011; la motivazione "per relationem" è valida poiché le deliberazioni comunali si presumono conosciute dopo la pubblicazione all'albo pretorio, quindi non si è configurata violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di appello in favore del Comune per euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1992, art. 2 comma 1 lett. b) e art. 5 comma 5
L'edificabilità ai fini ICI si desume dalla qualificazione attribuita nel PRG; la base imponibile è determinata sul valore venale in comune commercio delle aree edificabili.
D.l. n. 203/2005 (conv. L. n. 248/2005), art. 11 quaterdecies comma 16
Interpretazione autentica che conferma che la qualificazione urbanistica del PRG è criterio di riferimento per l'edificabilità ai fini ICI.
D.l. n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006), art. 36 comma 2
Conferma l'interpretazione normativa sulla desumibilità dell'edificabilità dal PRG ai fini della determinazione del valore venale imponibile.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7
L'obbligo di motivazione e di allegazione riguarda atti non conosciuti o non conoscibili; le deliberazioni comunali pubblicate all'albo pretorio si presumono conosciute e quindi la mancata allegazione non determina nullità automatica dell'atto impositivo.
Legge n. 342/2000, art. 74 comma 1
Principio secondo cui la rettifica della rendita decorre dalla data di notifica della nuova rendita; nella specie la rettifica è efficace per l'anno 2011 in cui è intervenuta la notifica.
D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 39
Le delibere e gli atti amministrativi devono essere pubblicati anche sul sito istituzionale (trasparenza), rafforzando la presunzione di conoscibilità delle deliberazioni comunali.
Massime di principio
- Per l'ICI l'edificabilità si desume dalla qualificazione attribuita dal PRG; l'assenza di approvazione regionale o di attuativi non esclude l'efficacia ai fini fiscali, ma occorre valutare la reale attualità delle potenzialità edificatorie al momento dell'imposizione.
- Il Comune può in qualsiasi momento rivedere e aggiornare le proprie valutazioni del valore venale degli immobili se ritiene che non rispecchino più il valore di mercato; il mero aumento del valore rispetto a precedenti attribuzioni non costituisce automaticamente vizio.
- I vincoli urbanistici (es. fascia di rispetto) non eliminano automaticamente la natura edificabile salvo che dimostrino di incidere in modo tale da azzerare le potenzialità edificatorie; grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva incapacità di sfruttamento economico del bene.
- La pubblicazione della deliberazione comunale all'albo pretorio (e oggi anche sul sito web) produce la presunzione di conoscibilità: la mancata allegazione della delibera nell'atto impositivo è in genere una formalità non idonea di per sé a determinarne la nullità in base all'art. 7 dello Statuto del contribuente.
- La rettifica della rendita catastale ha decorrenza dalla data di notifica della nuova rendita: le variazioni hanno effetto dall'anno di imposta successivo alla notifica secondo la giurisprudenza richiamata.
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