Sentenza del 13/01/2020 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Imposta sulla pubblicità - Delibere comunali di maggiorazione dell'imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento fondato su deliberazioni comunali che avevano approvato o confermato maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità dopo l'entrata in vigore dell'abrogazione prevista dall'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 (conv. L. 134/2012). Il motivo centrale è che, per effetto dell'abrogazione, le deliberazioni adottate dopo il 26 giugno 2012 non avrebbero più potuto legittimare richieste di pagamento, mentre quelle adottate entro il 26 giugno 2012 sarebbero rimaste efficaci.
La decisione
La pronuncia ha ritenuto che le deliberazioni comunali approvative o confermative delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità adottate entro il 26 giugno 2012 rendono legittime le relative richieste di pagamento; viceversa, le deliberazioni adottate successivamente al 26 giugno 2012 sono illegittime e le pretese impositive fondate su di esse devono essere annullate. La decisione richiama altresì l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 15/2018) in relazione all'art. 1, comma 739, della L. 208/2015, che chiarisce la portata dell'abrogazione dell'art. 11, comma 10, della L. 449/1997.
Norme richiamate
D.L. 83/2012, art. 23 comma 7 (conv. L. 134/2012)
abrogazione dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; effetto dall'entrata in vigore della disposizione
L'abrogazione ha eliminato la norma che consentiva o regolava le maggiorazioni comunali dell'imposta sulla pubblicità; per questo motivo le deliberazioni adottate dopo la data di entrata in vigore dell'abrogazione (26/06/2012) sono state considerate prive di base normativa e quindi illegittime.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10
previgente disposizione che disciplina la possibilità per i comuni di maggiorare l'imposta sulla pubblicità
Rappresentava la norma abrogata che aveva autorizzato/disciplinato le maggiorazioni comunali; la sua abrogazione ha tolto la base legale per provvedimenti successivi.
L. 11 dicembre 2016, n. 208 (Legge di Stabilità 2017), art. 1, comma 739
norma richiamata/interpretata dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale in relazione agli effetti dell'abrogazione
Ha dato luogo a dubbi interpretativi risolti poi dalla Corte Costituzionale, che ha chiarito come debba intendersi l'abrogazione intervenuta con il D.L. 83/2012.
Corte Costituzionale, sentenza n. 15 del 10 gennaio 2018
pronuncia interpretativa sull'art. 1, comma 739 L. 208/2015 e sul rapporto con l'art. 23, comma 7 D.L. n. 83/2012
Ha interpretato la disposizione normativa chiarendo la portata dell'abrogazione e confermando che le deliberazioni approvative o confermative adottate dopo l'entrata in vigore dell'abrogazione non possono fondare legittime pretese impositive.
Massime di principio
- Controllare sempre la data di adozione della deliberazione comunale: se adottata entro il 26/06/2012 le maggiorazioni sono in genere valide; se adottata dopo quella data, la deliberazione può essere impugnata per illegittimità.
- La valutazione deve basarsi sulla data di adozione formale della deliberazione (atto interno) e non solo sulla data di pubblicazione o di entrata in vigore del regolamento comunale; verificare le formalità procedurali e gli atti di pubblicazione.
- Le pretese impositive emanate in esecuzione di deliberazioni illegittime sono annullabili: il contribuente può proporre ricorso amministrativo/giudiziale per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento e il rimborso di somme eventualmente versate.
- Verificare l'esistenza di eventuali norme transitorie o successive interpretazioni giurisprudenziali (es. Corte Costituzionale) che possano influire sulla decorrenza o sugli effetti dell'abrogazione.
- Se la deliberazione è stata adottata prima del 26/06/2012 ma la riscossione è avvenuta dopo, accertare se la deliberazione manteneva efficacia e se sono stati rispettati termini e condizioni per la sua operatività; in caso di dubbi, impugnare tempestivamente l'atto.
- In presenza di controversie simili, predisporre documentazione probatoria sulla data di adozione, pubblicazione e sulle eventuali modifiche regolamentari; valutare anche la prescrizione e i termini di impugnazione prima di agire.
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