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Sentenza

Sentenza del 13/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Biella

Accertamento - Prestazioni diservizi - Emissione di fatture inesistenti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap rilevando l'esistenza di numerose fatture relative a prestazioni di servizi emesse da una "cartiera" (società/fantasma) in violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/73. In sede di controllo l'Amministrazione ha provato, mediante presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, l'oggettiva inesistenza delle operazioni e la natura fittizia delle fatture; da ciò è derivato l'onere per il contribuente di dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate, non assolvibile con la sola esibizione delle fatture, della regolarità formale della contabilità o dei mezzi di pagamento.

La decisione

La Corte (Sez. 5) ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973 fondato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti e ha confermato che, quando l'Amministrazione fiscale dimostri che l'emittente è una "cartiera" o società fantasma e quindi l'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare concretamente l'effettiva esecuzione delle prestazioni. La sola fattura, la regolarità formale delle scritture o prove di pagamento non sono di per sé idonee ad assolvere l'onere probatorio.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Amministrazione di procedere con accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; la Corte riconosce la legittimità dell'uso di tale tecnica anche se la contabilità formale è corretta.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 17619/2018, Sez. 5

    Ordinanza 17619 del 05/07/2018, C.C., Sez. 5

    Stabilisce che, in materia di IVA, una volta dimostrata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva delle operazioni (es. emittente 'cartiera'), l'onere della prova dell'effettiva esecuzione grava sul contribuente e che la sola esibizione della fattura o della contabilità formale non è sufficiente.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 23550/2014, Sez. 5

    Consistenza n. 23550 del 05/11/2014, C.C., Sez. 5

    Ribadisce la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 anche con contabilità formalmente corretta, purché l'accertamento si fondi su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fiscale dimostra, con presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, che i fornitori che hanno emesso fatture sono 'cartiere' o società fantasma, si presume l'inesistenza delle operazioni e l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o la prova di pagamenti non è generalmente sufficiente per provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate se vi sono indizi seri di fittizietà.
  • L'accertamento analitico-induttivo ex art. 39 DPR 600/1973 è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente corretta, a condizione che le presunzioni su cui si fonda siano semplici, gravi, precise e concordanti.
  • Per difendersi efficacemente il contribuente deve mettere a disposizione prove documentali e materiali dell'effettiva prestazione (contratti, ddt, corrispondenza, riscontri da terzi, evidenze operative, tracciabilità dei pagamenti coerente e non artificiale, testimonianze), dimostrando la coerenza economica dell'operazione.
  • Indicatori tipici di 'cartiera' che rafforzano le presunzioni dell'Amministrazione: soggetto emittente privo di struttura, breve periodo di attività, assenza di fattori produttivi, incongruenze tra attività dichiarata e fatture emesse, utilizzo di conti o pagamenti riconducibili a circuiti di compensazione fittizi.

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