Cassazione Penale, Ordinanza n. 10726/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo contro il decreto di trattenimento della corrispondenza emesso dal magistrato di sorveglianza. Con il primo motivo ha dedotto la mancata indicazione, nell'avviso di fissazione dell'udienza, dell'oggetto del procedimento; la Corte ha rilevato però che il decreto richiamava espressamente il "reclamo ex art. 18-ter O.P.", ritenendo quindi sufficiente l'indicazione dell'oggetto e ricordando che nel procedimento di sorveglianza l'interessato deve consultare gli atti in cancelleria. Con il secondo motivo ha contestato il merito della decisione, sostenendo che la corrispondenza era già stata valutata favorevolmente in sede di cognizione e che doveva prevalere quel giudizio; la Corte ha escluso la censura osservando che le due decisioni riguardavano ambiti diversi di valutazione e che il provvedimento impugnato era sorretto da motivazione non manifestamente illogica, fondata sul contenuto criptico della missiva e sulla ragionevole possibilità che il testo apparente non corrispondesse al contenuto effettivo della corrispondenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata indicazione dell'oggetto del procedimento, perché il decreto faceva espresso riferimento al reclamo ex art. 18-ter O.P. ed era quindi idoneo a consentire una difesa effettiva. Ha inoltre ritenuto non censurabile la valutazione di merito del Tribunale di sorveglianza sul trattenimento della corrispondenza, in quanto basata su elementi concreti e su una motivazione non manifestamente illogica, oltre che non superabile dal diverso esito di una precedente valutazione resa in altro ambito procedimentale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
reclamo ex art. 18 ter 0.P.
L'indicazione del reclamo ex art. 18-ter O.P. nel decreto di fissazione dell'udienza è sufficiente a individuare l'oggetto del procedimento e a rendere l'avviso idoneo a consentire una difesa effettiva.
regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.
Nel controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime speciale, il diniego di inoltro è legittimo se motivato, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che facciano dubitare del contenuto effettivo della missiva.
decreto di trattenimento della corrispondenza
Il trattenimento della corrispondenza del detenuto è oggetto di controllo giurisdizionale nel procedimento di sorveglianza.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, il decreto di fissazione dell'udienza è sufficiente se indica l'oggetto del giudizio; non è necessario che esponga anche le ragioni che hanno determinato l'avvio del procedimento, restando a carico dell'interessato o del difensore l'onere di consultare gli atti.
- In tema di trattenimento della corrispondenza del detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro è legittima quando sia sorretta da una motivazione, anche sintetica, fondata su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello risultante dalla lettura del testo.
- Il principio della prevalenza della decisione più favorevole opera solo se vi è identità della complessiva materia oggetto di decisione; non si applica quando provvedimenti diversi valutano la stessa corrispondenza in ambiti distinti, come sicurezza e ordine dell'istituto da un lato e esigenze investigative dall'altro.
- La censura che si risolva nella semplice rilettura del materiale valutativo compiuta dal giudice di merito non è consentita in cassazione quando la motivazione impugnata sia non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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