Cassazione Penale, Ordinanza n. 15229/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentata rapina. Con il primo motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità; la Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza non era stata previamente e specificamente dedotta in appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità, ed era comunque aspecifica perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della censura. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la motivazione del diniego era priva di evidenti illogicità e che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, può richiamare solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti quelli favorevoli dedotti dalle parti.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso in cassazione non può introdurre censure non previamente e specificamente dedotte come motivi di appello; la mancata devoluzione della doglianza in appello comporta l'inammissibilità della censura in legittimità.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli elementi posti a fondamento delle censure; in difetto, la doglianza è aspecifica e non consente il sindacato del giudice dell'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere esaminate censure che non siano state previamente e specificamente dedotte con i motivi di appello, poiché il thema decidendum della cassazione è delimitato dai motivi devoluti al giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso esige la puntuale indicazione degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura; una doglianza generica o assertiva è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se presenta evidenti illogicità o manifesta carenza; altrimenti il controllo di legittimità non può sovrapporsi alla valutazione di merito.
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