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Sentenza

Sentenza del 06/12/2022 n. 5672 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente - Proposizione ricorso - Estratto ruolo - Cartelle pagamento - x-1 opposte - Concessionario riscossione - Rituale notifica - Onere probatorio - Omesso assolvimento - 1 cartella pagamento - Concessionario riscossione - Rituale notifica - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Reciproca soccombenza - Rileva - Compensazione spese giudizio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha accolto il ricorso per la quasi totalità delle cartelle impugnate ritenendo non dimostrata la rituale notifica, mentre ha rigettato il ricorso con riguardo a una cartella per la quale il Concessionario ha dimostrato la regolarità della notifica; alla luce della soccombenza reciproca (parziale accoglimento e parziale rigetto) è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di numerose cartelle di pagamento e degli estratti di ruolo per vizi nella rituale notifica; il contribuente deduce l'omessa o irregolare notifica delle cartelle e propone opposizione all'estratto di ruolo; il Concessionario eccepisce e solleva la prova della rituale notifica per alcune posizioni

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    consente al giudice tributario di compensare le spese tra le parti quando sussiste reciproca soccombenza; applicata qui per la parziale vittoria del ricorrente e la parziale vittoria del resistente

  • Cass. 1268/2020

    giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui la prova, anche limitata a singole cartelle, è idonea a determinare soccombenza reciproca e quindi la possibilità di compensazione delle spese

Massime di principio

  • La soccombenza è valutata qualitativamente: per ottenere esclusione della compensazione delle spese è necessario l'accoglimento integrale delle domande; la prova favorevole del resistente anche su una sola cartella può determinare soccombenza reciproca.
  • L'onere probatorio circa la rituale notifica grava sul Concessionario della riscossione; se questi fornisce documentazione che dimostra la regolarità della notifica per alcune cartelle, tali posizioni vengono ritenute fondate e producono effetti processuali autonomi.
  • Il giudice tributario può disporre la compensazione delle spese quando entrambe le parti risultano in tutto o in parte soccombenti; la prevalenza numerica (annullamento della maggior parte delle cartelle) non impedisce la compensazione se sussiste una soccombenza avversa anche su singole istanze.
  • Per il contribuente è strategico contestare puntualmente ogni notifica e raccogliere elementi che mettano in dubbio la ritualità della notifica; per il Concessionario è cruciale documentare e dimostrare, anche per singole cartelle, l'avvenuta notifica secondo le regole.
  • In caso di esito parziale favorevole ad entrambe le parti, la tutela delle spese segue la discrezionalità del giudice basata sui principi di equità e sul criterio della soccombenza reciproca, nei limiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata.

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