Cassazione Penale, Sentenza n. 23731/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la conferma della responsabilità per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in concorso tra loro. Hanno dedotto: 1) vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe ritenuto rilevante una condotta diversa da quella contestata, poiché la sentenza parlava di operazione idonea a rendere più difficile la procedura esecutiva mentre l'imputazione faceva riferimento a un atto volto a renderla inefficace; hanno inoltre sostenuto che la vendita degli immobili a prezzo considerevole escluderebbe il carattere fraudolento e che, comunque, l'atto non sarebbe sfuggito ai controlli dell'ente impositore, con esclusione del dolo; 2) omessa motivazione sulle note difensive depositate all'udienza di appello, con dedotta nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che non vi era alcuna difformità tra imputazione e sentenza e che la condotta accertata coincideva con quella contestata ex art. 11 d.lgs. 74/2000; ha inoltre ritenuto di merito, quindi non scrutinabile in cassazione, la doglianza sul prezzo della compravendita. Quanto al carattere fraudolento e al dolo, ha valorizzato gli indici oggettivi accertati nei gradi di merito: identità dei soci delle società coinvolte, prosecuzione della stessa attività economica nell'immobile trasferito, notifica di cartelle esattoriali prima del rogito e mantenimento della disponibilità dei beni. Ha poi ritenuto aspecifico il secondo motivo, perché le note difensive non erano state riportate né si era spiegato in che modo avrebbero inciso sulla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Integra un reato di pericolo concreto: occorre che gli atti simulati o fraudolenti siano idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva, secondo un giudizio ex ante sulla consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa erariale.
Richiamato solo per escludere che fosse stata dedotta una violazione di correlazione tra imputazione e sentenza.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
Sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è configurabile quando l'atto dispositivo, simulato o fraudolento, sia concretamente idoneo ex ante a compromettere, in tutto o in parte, l'efficacia della riscossione coattiva, non essendo necessario che la procedura risulti già definitivamente frustrata.
- Ai fini della prova del carattere fraudolento, il giudice può valorizzare indici oggettivi quali la continuità soggettiva tra cedente e cessionario, la prosecuzione della medesima attività economica nei beni trasferiti e la preesistenza del debito erariale rispetto all'atto dispositivo.
- La deduzione secondo cui l'operazione sarebbe avvenuta a prezzo elevato non è di per sé idonea a escludere la fraudolenza se non si confronta specificamente con gli ulteriori elementi fattuali che sorreggono la decisione di merito.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o che non si confrontino con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
- La doglianza di omessa considerazione di note difensive è inammissibile se non ne viene riportato il contenuto e non viene spiegato in modo specifico il loro decisivo contrasto con la motivazione della sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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