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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21915/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per autoriciclaggio (capo a) ex art. 648-ter.1 c.p.), denunciando vizi di motivazione e violazione di legge: in particolare hanno sostenuto l'assenza del requisito della condotta idonea a dissimulare l'origine delittuosa delle somme (i trasferimenti erano tracciabili tra conti intestati agli stessi imputati e non coinvolgevano terzi), la mancata considerazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio di garanzia e l'illogicità della valutazione sulla fittizietà delle causali e sulla dosimetria della pena (con richiesta di chiarimenti sullo scostamento dal minimo edittale). Sono state altresì lamentate carenze motivazionali ai sensi degli artt. 192, 530, 533, 546 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per mancato confronto con la motivazione della Corte d'appello, ritenendo manifestamente infondati i motivi. La Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito (autoriciclaggio continuato in concorso), richiamando il principio per cui non è necessario che la condotta abbia una specifica idoneità dissimulatoria: anche trasferimenti e impieghi che rendono difficile il tracciamento o determinano una sostituzione/smaltimento del profitto del reato possono integrare l'autoriciclaggio. La sentenza impugnata è stata confermata implicitamente; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'autoriciclaggio si realizza anche con atti di impiego, sostituzione o trasferimento che, pur essendo formalmente leciti e talvolta tracciabili, comportano una autonomizzazione del profitto del reato e rendono difficile l'accertamento della sua origine illecita; quindi non è richiesto un requisito obbligatorio di idoneità dissimulatoria.

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    Richiamati come norme relative alla concorso di persone nel reato (concorso morale o materiale) e all'applicazione delle circostanze nei reati plurimi; la Corte assume il concorso tra i ricorrenti nella consumazione dell'autoriciclaggio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Articolo citato per i limiti di esposizione dei motivi di ricorso che la Cassazione deve considerare nella motivazione; la Corte osserva che i ricorsi rispettivamente ripropongono censure già esaminate nel giudizio di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione censurati; la Corte valuta se la motivazione del giudice di merito siano tali da escludere la doglianza di mancata confutazione di specifiche deduzioni difensive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha comminato 3.000 euro ciascuno ai ricorrenti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione e all'onere probatorio; la Corte non ritiene la censura fondata rispetto all'analisi compiuta dai giudici di merito.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza difensiva relativa alla motivazione e alle prove; la Corte lo prende in considerazione nella valutazione complessiva del rispetto delle garanzie e della motivazione.

  • art. 533 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 533; art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa in ordine a criteri di motivazione e valutazione degli elementi a carico; la Corte ritiene che la motivazione sia adeguata e che la dosimetria della pena sia stata esplicitata.

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    art. 132; art. 133 cod. pen.

    Norme normative sulla pena edittale e su criteri di determinazione della pena; la Corte ha richiamato principi giurisprudenziali sulla motivazione della dosimetria e ha ritenuto giustificato lo scostamento dal minimo.

Massime di principio

  • L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) può integrarsi anche quando le operazioni siano formalmente tracciabili: ciò che conta è la trasformazione/sostituzione del profitto illecito e la concreta difficoltà o impedimento a ricondurne l'origine.
  • Non è strettamente necessario dimostrare un'"idoneità dissimulatoria" ex ante: la condotta di trasferimento, impiego o sostituzione che produce l'autonomizzazione economica delle somme può essere sufficiente.
  • La sentenza d'appello che conferma motivazioni di primo grado forma un corpo argomentativo unitario; la Corte d'appello non è obbligata a ri-analizzare punto per punto ogni deduzione se il quadro probatorio è stato già valutato e la decisione è coerente.
  • La Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a proporre una rivalutazione del merito o una diversa leggenda delle prove senza indicare vizi specifici di diritto: la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità.
  • Sulla dosimetria della pena il giudice deve motivare lo scostamento dal minimo edittale; tuttavia una motivazione articolata e coerente da parte del giudice di merito rende difficilmente censurabile la decisione in sede di legittimità.

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