Cassazione Penale, Sentenza n. 22612/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 10.12.2020 che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi per cassazione. Denunciano "errore materiale" e "errore di fatto": omissioni di risposta a specifiche censure (soprattutto riguardo alla loro partecipazione al sodalizio e alla commercializzazione di schede di gioco alterate), errata correlazione fra decisioni in grado di appello e cognizioni della corte, contestazione della competenza territoriale rispetto a reati ritenuti più gravi, mancato esame della circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso", e nella specie contestazioni sulla qualificazione di fattispecie estorsive e sull'origine di crediti.
La decisione
I ricorsi straordinari sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che le doglianze siano, in massima parte, deduzioni generiche di errori di valutazione non riconducibili alla nozione stretta di errore materiale o di fatto prevista dall'art. 625-bis c.p.p.; che i ricorrenti non hanno dimostrato che le omissioni fossero decisivi (cioè tali da determinare una decisione incontrovertibilmente diversa); e che molte questioni fossero già inammissibili ab origine. Perciò i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è ammesso solo per: errore materiale (discrepanza tra volontà e forma grafica) o errore di fatto (svista o equivoco sugli atti di legittimità). Non rientrano nell'istituto gli errori di valutazione o di diritto derivanti da diversa interpretazione degli atti.
Richiamato quale norma che legittima la condanna alle spese e, in presenza di colpa dei ricorrenti per aver proposto impugnazioni manifestamente infondate, alla sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma emergenziale che limita la trattazione orale in udienza pubblica ai soli ricorsi per i quali tale modalità sia stata espressamente richiesta; qui è stata richiamata per spiegare il rigetto della richiesta tardiva di trattazione orale.
art. 173 disp. att., c.p.p.
Richiamato in relazione al principio secondo cui il ricorrente deve provare che l'omesso esame di un motivo sarebbe stato decisivo; a meno che la censura non sia implicitamente assorbita o non influente sulla decisione.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Richiamata quale principio di riferimento per la sanzione ai ricorrenti che abbiano proposto impugnazioni manifestamente infondate o palesemente inammissibili, giustificando la condanna alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. ha portata limitata: riguarda solo errori materiali o di fatto riconoscibili come svista o equivoco sugli atti, non valutazioni giuridiche o di merito.
- È onere del ricorrente dimostrare che l'errore denunciato fosse decisivo, ossia che la sua correzione avrebbe determinato una decisione incontrovertibilmente diversa.
- L'omessa motivazione da parte della Corte di Cassazione non costituisce automaticamente errore di fatto se la censura è implicitamente assorbita dall'esame di altri motivi o se non incide in modo determinante sull'esito.
- Allegazioni generiche o critiche di valutazione non superano il vaglio di ammissibilità: bisogna indicare con precisione la natura dell'errore e il suo effetto sulla decisione.
- In presenza di ricorsi manifestamente inammissibili o infondati il giudice può condannare i ricorrenti alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
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