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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08963/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari. Dal testo emerge che il giudizio di merito aveva affermato la sua responsabilità sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e corroborate da ulteriori riscontri (trasferimento della persona offesa in altra cella per ragioni di sicurezza, dichiarazioni della sorella della persona offesa e di un ufficiale di polizia giudiziaria). Con l'unico motivo di ricorso sono state formulate due censure: la prima, apparentemente diretta contro vizi motivazionali, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; la seconda contestava la motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata, ma in termini generici e sostanzialmente riproduttivi di questioni già dedotte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sull'attendibilità della persona offesa tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni motivazionali, qui non riscontrate. Quanto alla recidiva reiterata, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e priva di specificità, perché già esaminata e disattesa in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata è stata ritenuta applicabile in base al rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, valorizzando una perdurante inclinazione al delitto e il rilievo criminogeno delle pregresse condanne.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito, in particolare sull'attendibilità della persona offesa e dei testimoni, salvo manifeste contraddizioni della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare, sotto la veste del vizio di motivazione, una mera richiesta di rivalutazione dell'attendibilità della persona offesa o dei testimoni, trattandosi di questione riservata al giudice di merito.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa può essere censurata in cassazione solo se la motivazione presenti manifeste contraddizioni o evidenti illogicità, non essendo sufficiente la contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti.
  • La contestazione della recidiva deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate sono manifestamente infondate.
  • La recidiva reiterata può essere confermata quando il giudice valorizza il rapporto tra il fatto oggetto del processo e i precedenti penali, desumendo una persistente inclinazione al delitto e un rilievo criminogeno delle precedenti condanne.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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