Cassazione Penale, Ordinanza n. 07983/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputata per il reato contestato. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p. (sostituzione di persona). L'unico motivo deduceva violazione di legge per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché collegato a un precedente motivo di appello già inammissibile per genericità: in appello non si era infatti confrontato con la causa ostativa dell'abitualità del comportamento, ma aveva richiamato istituti non pertinenti come la dichiarazione di "abitualità, professionalità o tendenza".
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta concreta oltre il riferimento al reato contestato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il motivo che la invoca non si confronta con la causa ostativa dell'abitualità del comportamento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone una censura fondata su un motivo di appello già inammissibile per genericità, senza confrontarsi con la reale ratio della decisione di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere utilmente invocata se non si affronta specificamente il profilo ostativo dell'abitualità del comportamento, ove rilevante nel caso concreto.
- La deduzione di istituti giuridici non pertinenti rispetto alla causa di esclusione della punibilità invocata non è idonea a integrare un motivo specifico e ammissibile di ricorso.
Come è indicizzato
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