Cassazione Civile, Ordinanza n. 03229/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice invalida, riconosciuta invalida all’80%, volta ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall’1 novembre 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo che alla medesima non si applicasse il differimento di dodici mesi per l’accesso al trattamento pensionistico previsto dalla disciplina delle c.d. finestre mobili introdotta dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010. La Corte d’appello aveva confermato. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sostenendo che il meccanismo delle finestre mobili si applica in via generale anche agli invalidi in misura non inferiore all’80% che accedono alla pensione anticipata di vecchiaia, poiché la norma non contiene una deroga per tale categoria e si estende anche ai casi in cui il diritto sorge a età previste da specifici ordinamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale. Ha affermato continuità con la giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto, secondo cui il regime delle c.d. finestre mobili introdotto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%. Ne consegue che la decisione impugnata è stata cassata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza considerare il differimento di 12 mesi. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi; nel caso concreto costituiva il titolo della domanda pensionistica
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 503/1992
richiamato nei gradi di merito come norma che esonera gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’innalzamento dell’età pensionabile
art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
prevede il regime delle c.d. finestre mobili, ossia lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione; si applica anche agli invalidi con invalidità non inferiore all’80%
Massime di principio
- Il regime delle c.d. finestre mobili per l’accesso alla pensione di vecchiaia ha portata generale e si applica anche ai soggetti che accedono al trattamento in base a requisiti agevolati previsti per specifiche categorie, salvo espressa deroga normativa.
- Quando una disciplina successiva introduce un differimento temporale dell’accesso al trattamento pensionistico, tale differimento opera anche rispetto alle ipotesi di pensionamento anticipato per invalidità, se la norma non prevede un’esclusione testuale.
- Ai fini dell’interpretazione della disciplina pensionistica, rileva il tenore testuale della norma e l’ampiezza dell’ambito soggettivo da essa delineato; la deroga a un regime generale non può essere presunta ma deve risultare in modo espresso.
- Se il giudice di merito esclude l’applicazione di una disciplina generale senza considerare il dato letterale e la giurisprudenza di legittimità consolidata, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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