Cassazione Civile, Ordinanza n. 30072/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale di un immobile sito in Arzano, a seguito di presentazione di DOCFA conseguente alla fusione di due unità immobiliari. La contribuente aveva dedotto, da un lato, la tardività dell'avviso; dall'altro, la illegittimità della nuova rendita perché determinata senza sopralluogo e senza indicazione degli elementi concreti utilizzati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva la notifica. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Agenzia, affermando che il termine di dodici mesi di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994 non ha natura perentoria, ma non aveva esaminato le censure di merito riproposte dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione la società denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni di merito riproposte in appello e non esaminate dal primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la parte già vittoriosa in primo grado si limiti a riproporre in appello le questioni non esaminate o assorbite, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi su di esse; nel caso concreto la Commissione regionale, limitandosi a escludere la perentorietà del termine annuale previsto dal D.M. n. 701 del 1994, ha omesso di esaminare le specifiche doglianze sulla determinazione della rendita catastale, integrando violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, tra cui l'omessa pronuncia.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice viola la norma quando omette di decidere su domande o eccezioni ritualmente riproposte e non assorbite.
art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994
il termine di dodici mesi per la conclusione del procedimento di attribuzione della rendita catastale non ha natura perentoria, ma finalità acceleratoria.
Massime di principio
- La parte pienamente vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non deve proporre appello incidentale sulle questioni non esaminate o assorbite, ma deve soltanto riproporle espressamente per evitare la presunzione di rinuncia.
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice di appello non esamina domande, eccezioni o difese ritualmente riproposte e ancora rilevanti ai fini della decisione, pur in presenza di una diversa ratio decidendi accolta dal giudice di secondo grado.
- In tema di classamento catastale, l'accoglimento dell'appello sulla sola non perentorietà del termine procedimentale non esaurisce il dovere di decisione sulle ulteriori contestazioni di merito relative ai criteri concreti di determinazione della rendita.
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