Cassazione Penale, Ordinanza n. 07488/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. in un procedimento per evasione. Dalla motivazione emerge che il ricorso non deduceva alcuno dei motivi consentiti nel giudizio di legittimità sul concordato in appello, limitandosi a contestare l'erronea quantificazione della pena. La Corte rileva che tale doglianza atteneva a un profilo già oggetto di accordo tra le parti e quindi rinunciato, e non può essere riproposta con il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come base del provvedimento di appello emesso a seguito di concordato sui motivi; nel ricorso per cassazione non sono proponibili censure relative ai motivi rinunciati e già oggetto dell'accordo tra le parti.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere dedotte censure riferite a motivi rinunciati dalle parti.
- La contestazione della quantificazione della pena non è proponibile in cassazione quando la pena sia stata oggetto di specifico accordo tra le parti e la Corte territoriale abbia motivato sul punto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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