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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07587/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'applicazione delle esimenti della legittima difesa e della scriminante speciale prevista per la reazione agli atti del pubblico ufficiale. In fatto, la contestazione riguardava la condotta tenuta da un detenuto in istituto penitenziario, in regime di isolamento, che, ricevuto il diniego verbale di consegnargli la documentazione relativa a tale collocamento, sarebbe passato alle vie di fatto spintonando un agente di polizia penitenziaria e poi altri agenti intervenuti mentre lo accompagnavano in cella. Il ricorso lamentava che tale reazione sarebbe stata giustificata dall'illegittimità del regime detentivo e che comunque la motivazione sulla mancata applicazione delle cause di giustificazione fosse erronea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sottolineando che la condotta violenta e minacciosa era stata finalizzata a coartare la volontà degli operanti e a incidere sull'attività di servizio, superando la soglia della mera ingiuria o minaccia. Ha inoltre escluso la legittima difesa, osservando che l'eventuale illegittimità del provvedimento di isolamento non giustifica aggressioni contro gli agenti che eseguivano le proprie funzioni in un contesto diverso da quello genetico del provvedimento. Ha infine confermato l'insussistenza anche della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., sia in concreto sia sotto il profilo putativo, perché mancavano dati fattuali concreti idonei a fondare un errore scusabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta aggressiva o minacciosa che, trascendendo la mera ingiuria o minaccia, sia diretta a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto del suo ufficio o servizio, incidendo sull'attività funzionale.

  • art. 52 c.p.

    La legittima difesa richiede un'aggressione ingiusta attuale e un pericolo imminente da neutralizzare con una reazione difensiva; non è configurabile quando si reagisce con violenza contro agenti che operano in contesti spazio-temporali diversi dalla situazione illegittima originaria.

  • art. 393-bis c.p.

    La scriminante per la reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è configurabile solo se il comportamento del pubblico agente sia oggettivamente illegittimo e disfunzionale rispetto al fine del potere; non basta la mera percezione soggettiva del privato, specie se mancano concrete allegazioni di errore putativo.

Massime di principio

  • Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sussiste quando la condotta dell'agente, con violenza o minaccia, sia funzionalmente diretta a opporsi all'operato del pubblico ufficiale e a coartarne la volontà, non quando si esaurisca in espressioni ingiuriose o in una minaccia generica priva di incidenza sull'attività d'ufficio.
  • L'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo o del provvedimento che fa da sfondo alla vicenda non legittima, di regola, reazioni violente nei confronti degli operatori che stanno materialmente eseguendo il servizio, se la reazione avviene in un contesto diverso da quello genetico dell'atto contestato.
  • La legittima difesa presuppone un'aggressione ingiusta attuale e un pericolo imminente; è incompatibile con una reazione vendicativa o meramente oppositiva rispetto a precedenti illegittimità non più in corso.
  • La scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. richiede un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente un generico dissenso del privato o una valutazione meramente soggettiva di arbitrarietà.
  • La causa di giustificazione putativa può essere riconosciuta solo se l'errore sul fatto è sorretto da concreti dati fattuali allegati dall'imputato e apprezzabili ex ante; in mancanza di tali elementi, l'errore non è scusabile.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiDelitti contro la persona

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