Cassazione Penale, Ordinanza n. 22137/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata sostituzione della pena. La Corte rileva che la doglianza è inammissibile perché, da un lato, ripropone in modo meramente ripetitivo censure già valutate dai giudici di merito e, dall'altro, è obiettivamente generica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione della mancata sostituzione della pena deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e non generiche; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza e per mancato confronto critico con la sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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