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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21914/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Petic impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trieste dell'8/05/2023 che aveva respinto la sua istanza volta a dichiarare la non esecutività della sentenza penale del 8/07/2019 (passata in giudicato il 30/09/2019) per mancata traduzione in rumeno e aveva ritenuto tardiva, in subordine, la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione. Petic sosteneva che la circostanza di essere alloglotto era provata (il decreto di citazione era stato tradotto in rumeno), che l'art.143 comma 2 cod.proc.pen. impone la traduzione della sentenza indipendentemente da richiesta e che, non essendo a conoscenza della sentenza, non poteva chiedere la traduzione prima di essere informato; pertanto la sentenza non avrebbe potuto formare giudicato e la domanda di restituzione non era tardiva poiché il dies a quo doveva decorrere dal momento della traduzione e della comunicazione del deposito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente. Ha ritenuto che, quando la condizione di alloglotta sia nota, l'omessa traduzione della sentenza integra una violazione dell'art.143 comma 2 cod.proc.pen. che impedisce la regolare formazione del giudicato; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio volto a verificare la regolare formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art.670 cod.proc.pen. La Corte ha criticato e disatteso il principio applicato dal giudice di merito, non condividendo la linea della Sez. II (sent. n.22465/2022) che consentiva la formazione di giudicato pur in assenza di traduzione con rimedio restitutorio entro dieci giorni.

Norme richiamate

  • art.670 cod.proc.pen.

    Norma richiamata come strumento per contestare la regolare esecutività del titolo; la Corte ha rinviato per verificare, ai sensi di tale articolo, la formazione regolare del titolo esecutivo in presenza di omissione della traduzione.

  • art.175 cod.proc.pen.

    Rimedio della restitutio in termini invocato dal ricorrente; discussa la decorrenza del termine e la sua compatibilità rispetto all'obbligo di traduzione ex art.143 comma 2.

  • art.143 comma 2 cod.proc.pen.

    Prevede l'obbligo, quando l'imputato non conosce la lingua italiana, che l'autorità disponga la traduzione di specifici atti (tra cui la sentenza) a prescindere da richiesta. La Corte ha interpretato la disposizione come ostativa alla formazione valida del giudicato se la traduzione non è stata effettuata quando l'alloglotta è nota.

  • Sez. II, sent. n.22465/2022 (Cass.)

    Arresto richiamato dal giudice di merito che affermava che l'omessa traduzione non impedisce la formazione del giudicato ma consente la restitutio nel termine entro dieci giorni dalla scadenza del termine di impugnazione; la Corte, nel caso concreto, ha criticato e rifiutato tale principio qualora la condizione di alloglotta sia nota.

  • Sezioni Unite, 26/10/2023 (ordinanza cautelare non tradotta)

    Le Sezioni Unite hanno affermato che, se la condizione di alloglotta è nota, la mancata traduzione determina un vizio che può configurare nullità; la Corte ha richiamato questa tesi quale supporto per negare la formazione del giudicato senza traduzione.

  • Sez. I, n.6361 del 7/11/2023 (Cass.)

    Richiamata in relazione all'obbligo di comunicazione della traduzione se il deposito avviene oltre il termine; indica l'importanza della comunicazione a fini di regolare formazione del giudicato.

  • Sez. VI, n.40556 del 21/9/2022 (Cass.)

    Citata come precedente che distingue tra validità formale dell'atto non tradotto e sua efficacia; la Corte nel caso concreto ha ritenuto che tale distinzione non consente la formazione del giudicato quando vi sia prova della condizione di alloglotta.

Massime di principio

  • Se l'autorità procedente conosce che l'imputato non conosce la lingua italiana, l'art.143 comma 2 impone la traduzione della sentenza indipendentemente da una richiesta: l'omissione può impedire la formazione valida del giudicato.
  • In presenza di alloglossia nota, non è corretto considerare il rimedio della restitutio (art.175) come sostitutivo dell'obbligo di traduzione al punto da consentire senz'altro la formazione del giudicato; la mancata traduzione può determinare annullamento del provvedimento di esecutività.
  • La decorrenza del termine per chiedere la restitutio deve essere valutata alla luce della effettiva disponibilità della sentenza nella lingua comprensibile all'imputato: se questi non è stato posto in condizione di conoscere il contenuto tradotto, il computo del dies a quo comporta riserve.
  • Nei procedimenti esecutivi il giudice deve verificare d'ufficio, quando emergono elementi di alloglossia, la regolarità della formazione del titolo esecutivo rispetto agli obblighi di traduzione.
  • Difensori e imputati alloglotto devono monitorare atti e notifiche: in caso di mancata traduzione e successivo avvio dell'esecuzione, è opportuno proporre tempestivamente istanza ai sensi dell'art.670 e, ove rilevante, chiedere la restitutio in termini denunciando l'assenza di traduzione e di comunicazione del deposito.

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