Cassazione Penale, Sentenza n. 51573/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lamberti ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari contestando la prescrizione imposta dal GIP e confermata dal Tribunale che vietava la comunicazione con persone diverse da quelle che coabitano o lo assistono, lamentando la nullità di tale imposizione in quanto non preceduta da specifica richiesta del pubblico ministero. Ha dedotto violazione degli artt. 125, 179, 178 lett. b), 284 comma 2 e 291 c.p.p., lamentando che il Tribunale non ha rimosso d'ufficio la nullità denunciata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il divieto di comunicare con terzi estranei al nucleo familiare costituisce una limitazione autonoma e aggiuntiva della libertà personale e, pertanto, può essere disposta solo se espressamente richiesta dal pubblico ministero (domanda cautelare). Il Tribunale di Salerno aveva confermato la prescrizione nonostante la richiesta del PM non contenesse tale specifica domanda; perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 7 agosto 2023 limitatamente al divieto di comunicare con terzi estranei, dichiarandone la cessazione, senza travolgere la restante parte della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 284, comma 2, cod.proc.pen.
art. 284, comma 2, c.p.p.
La limitazione della facoltà di comunicare ("impone limiti o divieti") è disposizione che, se tradotta in prescrizione più afflittiva, richiede una specifica richiesta del pubblico ministero; il giudice non può imporla d'ufficio in assenza della corrispondente domanda cautelare.
art. 178, lett. b) cod.proc.pen.
art. 178 c.p.p., lett. b)
La prescrizione imposta senza la necessaria richiesta del PM integra una nullità prevista dall'art. 178 c.p.p. (nullità che può comportare l'annullamento della parte della misura adottata ultra petita).
Le nullità così individuate sono rilevabili e determinano l'annullamento della parte della misura cautelare adottata illegittimamente.
Norma citata nel motivo di ricorso; il principio applicato dalla Corte è coerente con il divieto di modificare la misura in senso maggiormente afflittivo senza la richiesta del PM.
Norma procedimentale richiamata nel motivo di ricorso; la sentenza non muta la portata generale delle regole sull'esercizio del controllo, ma conferma l'obbligo di conformità tra domanda cautelare e prescrizioni imposte.
artt. contestati nel fatto (sostanziali)
artt. 23, comma 2 l. 110/75; art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990; artt. 624 e 625 c.p. comma 1 nn. 2 e 7
Reati per i quali era stata disposta la misura cautelare: tali fattispecie costituiscono l'oggetto della contestazione penale, ma la decisione della Cassazione si è limitata a profili procedurali relativi alla legittimità della prescrizione sul divieto di comunicazione.
Massime di principio
- Il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare imposto nell'ambito degli arresti domiciliari è una limitazione autonoma della libertà personale e può essere disposto solo se richiesto espressamente dal pubblico ministero nella domanda cautelare.
- Il giudice non può aumentare d'ufficio il grado di afflittività di una misura cautelare rispetto a quanto richiesto dal PM: qualsiasi prescrizione "ultra petita" è illegittima e suscettibile di annullamento.
- La nullità costituita dall'imposizione di limiti non richiesti è rilevabile e determina l'annullamento della sola parte illegittima della misura (eliminazione delle modalità ultra petita) senza compromettere l'efficacia della restante misura cautelare.
- In situazioni analoghe la difesa deve verificare la corrispondenza tra la domanda cautelare del PM e le prescrizioni impartite dal giudice e, se necessario, sollevare l'eccezione di nullità ai vari gradi, fino alla cassazione per ottenere l'annullamento della prescrizione illegittima.
- Per chi applica o controlla misure cautelari: verificare sempre la presenza, nella richiesta del PM, di espressa domanda per ogni specifica limitazione della libertà (es. divieto di comunicazione) prima di imporla.
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