Cassazione Civile, Sentenza n. 9191/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione dell'avviso di rettifica del valore del terreno agricolo per presunta nullità e mancata motivazione: i ricorrenti contestavano che l'ufficio avesse fondato la rettifica su un unico atto di comparazione (violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/86) e deducevano vizio di motivazione e omissione di pronuncia; l'Agenzia proponeva ricorso incidentale lamentando l'insufficienza della riduzione operata dal primo giudice e l'erroneità della valutazione adottata dai giudici di merito
La decisione
la Corte ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi di cassazione relativi a nullità della motivazione e omissione di pronuncia, confermando che l'avviso e la valutazione si basavano sul criterio del valore venale in comune commercio (art.51 e art.52 d.P.R. 131/86) e che l'atto comparativo unico poteva essere determinante per la particolare similitudine e contemporaneità dell'atto rispetto al terreno oggetto di accertamento. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini decisionali, il fatto che la perizia dei contribuenti fosse una perizia di parte e non giurata perché i giudici di merito avevano fondato il convincimento su elementi fattuali specifici (possibilità edificatoria, vicinanza alla strada provinciale, contiguità con altro terreno degli acquirenti, precedenti rettifiche concordate), e ha escluso l'ammissibilità di documenti nuovi in cassazione se non attinenti a nullità o questioni processuali. Per la reciproca soccombenza sono state compensate le spese
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 - art.51
il valore imponibile si determina con il criterio del valore venale in comune commercio; il giudice e l'ufficio possono avvalersi di atti di trasferimento, analisi reddituali e "ogni altro elemento di valutazione" (es. destinazione, collocazione, tipologia, superficie, stato) purché non enunciati in modo meramente generico
d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 - art.52
co.5-bis (richiamato nel dispositivo)
attribuisce all'ufficio il potere di rettificare il valore dichiarato nel rispetto del criterio di cui all'art.51; la rettifica può fondarsi su elementi comparativi e altri elementi di valutazione
codice di procedura civile - art.360 (motivi di cassazione)
co.1, n.3 e n.4 e n.5 citati nella motivazione
regola i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione e nullità della sentenza) e limita il sindacato di legittimità sugli elementi di fatto e di valutazione del merito
codice di procedura civile - artt.112 e 132
principi relativi al contraddittorio, alla motivazione e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; impiegati per valutare presunte carenze dell'iter motivazionale della sentenza di merito
decreto‑legge n.137/2020, art.23, comma 8‑bis
disciplinava la trattazione in camera di consiglio senza presenza fisica di parti e P.G., applicata al procedimento per l'udienza odierna (richiesta di discussione orale non formulata)
D.P.R. n.115/2002 - art.13, comma 1‑quater (come modificato dalla L. n.228/2012)
richiamato in relazione agli oneri di contributo unificato e agli adempimenti a carico della parte ricorrente
Massime di principio
- Un unico atto di comparazione può legittimare una rettifica di valore se quel titolo è particolarmente coevo e simile all'immobile accertato e se il giudice espone le ragioni della sua rilevanza; non è automaticamente invalido il mancato elenco di molteplici comparabili
- Ai fini della determinazione del valore venale (art.51 d.P.R.131/86) il giudice e l'ufficio possono utilizzare, oltre agli atti comparativi, elementi quali destinazione, ubicazione, potenzialità edificatoria, superficie e stato, purché questi elementi siano riferiti in modo specifico e non generico, così da consentire il diritto di difesa
- La circostanza che una perizia sia 'di parte' e non giurata non è decisiva di per sé se il giudice fonda la decisione su altri elementi fattuali concreti che suffragano la valutazione
- In sede di cassazione il sindacato principale è di legittimità; non è ammissibile riesaminare liberamente il compendio probatorio o chiedere una diversa rivalutazione tecnica del merito valutativo esclusa l'esistenza di profili di illegittimità formalmente rilevanti
- La produzione di documenti nuovi in cassazione è ammessa in via eccezionale solo se attiene alla nullità della sentenza, all'ammissibilità del ricorso/controricorso o al sorgere di un giudicato sopravvenuto; documenti nuovi per sostenere la fondatezza del merito non sono in genere ammissibili
- La compensazione delle spese è possibile quando sussiste reciproca soccombenza tra le parti
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